Pubblicità sui ponteggi. Stop del Comune

Noi e il Condominio

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Legittimo il regolamento comunale che vieta o limita i teli pubblicitari sui ponteggi per i lavori condominiali

Il Comune, con proprio regolamento, può proibire l’installazione di nuovi teli pubblicitari sui ponteggi collocati sugli immobili a meno di tre anni dai precedenti. Lo ha stabilito il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1435 del 9 maggio 2018.

È compito del Comune tutelare il decoro urbano, ad esempio proteggendo gli edifici ed i monumenti del centro urbano dallo sfruttamento eccessivo delle società pubblicitarie. Il giudice amministrativo ha così respinto il ricorso proposto da una agenzia di pubblicità, che aveva invocato la violazione della libertà d’iniziativa economia tutelata dalla Costituzione e della normativa europea.

Nel caso di specie, il Comune di Milano aveva autorizzato, nel 2015, una società pubblicitaria ad esporre spazi pubblicitari in aderenza ad un ponteggio allestito presso un condominio del centro storico. La stessa società, nel 2017, chiedeva di poter installazione di altri teli pubblicitari su un ulteriore ponteggio presso lo stesso immobile. Questa volta, però, il Comune negava l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del proprio regolamento, secondo il quale “non è consentita l’installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane, su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza”.

Da qui il ricorso della società, che lamenta la violazione della libera iniziativa economica, anche alla luce della direttiva comunitaria 2006/213/CE, secondo la quale l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni

In realtà, spiega il TAR, in questi casi l’amministrazione deve effettuare una ponderazione comparativa gli opposti interessi coinvolti che, in questo caso, sono: da un lato, la libertà di iniziativa economica; dall’altro, l’ordinato assetto del territorio sotto il profilo del decoro urbano, ed in generale, degli spazi aperti. Una valutazione discrezionale che il Comune ben può esprimere in un regolamento, con cui disciplina le modalità di svolgimento della pubblicità, la tipologia e quantità degli impianti, e le modalità per ottenere l’autorizzazione alla loro installazione, anche sotto l’aspetto dell’estetica cittadina e del paesaggio.

Il TAR ha dunque respinto il ricorso, ritenendo il regolamento comunale del tutto conforme al quadro comunitario e costituzionale.

Giuseppe Nuzzo

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