È prevista, in particolare, la possibilità di adottare, in via d’urgenza e ove ne ricorrano i presupposti, provvedimenti cautelari entro tre giorni dalla ricezione della relativa istanza. Nel caso di proposizione di reclamo avverso tali provvedimenti, l’Autorità decide in via definitiva nei successivi 7 giorni. La previsione contempera l’esigenza di contrastare con la necessaria tempestività le violazioni del diritto d’autore commesse online con quella di garantire la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.
Agcom può inoltre imporre ai provider di adottare le misure più idonee per evitare la reiterazione di violazioni già accertate e contrastare le iniziative volte ad eludere l’applicazione dei propri provvedimenti. In quest’ottica, in linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’Autorità aggiorna, entro tre giorni dall’istanza, l’elenco dei siti oggetto di inibizione che si rigenerano modificando il nome a dominio.
Specifiche e ulteriori misure possono consistere anche nel c.d. notice and stay down e quindi nell’impedire il caricamento di contenuti già rimossi.
Diritto d’autore, l’Agcom approva le modifiche al Regolamento
Last modified: Del 4 Marzo 2019 alle ore 19:04