Agevolazione prima casa? Basta la residenza effettiva

Agevolazione prima casa

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

È rilevante o no la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione ai fini di evitare la decadenza dal termine di diciotto mesi previsto dalla legge per il trasferimento residenza nel comune di ubicazione dell’immobile?

Questa la questione che è stata sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione con sentenza 31 ottobre 2019, n. 28061.

Gli Ermellini rispondono alla domanda precisando anzitutto che l’art. 1 Tariffa parte prima allegati al DPR n. 131/86 subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione alla condizione che l’abitazione sin trovi nei Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nei Comune in cui si trova l’abitazione entro ii termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Trattasi, quindi, di un elemento costitutivo della fattispecie.

La disposizione è di favore per i proprietari/contribuenti, perché permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi l’immobile non possa essere ancora abitato. Per conservare il beneficio basta semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove lo stesso è ubicato.

È evidente, quindi, che la normativa vigente subordina il diritto all’agevolazione all’effettivo trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, a nulla rilevando il fatto che l’immobile sia effettivamente abitabile.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che nessuna rilevanza ostativa può riconoscersi al mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e che, quindi, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base ai dati anagrafici, di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile senza che a tal fine possano avere rilevanza la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze dello stato civile.

Nel caso di specie, la Cassazione ha annullato la sentenza della Commissione tributaria, che, in effetti, confonde la situazione derivante dalla mancata utilizzazione dell’immobile acquistato come abitazione principale (rispetto alla quale potrebbe operare, ove dimostrato,  un impedimento derivante da forza maggiore) con il mancato trasferimento della residenza rispetto alla quale, come già accennato, nessuna forza ostativa può riconoscersi al dedotto mancato completamento dei lavori di ristrutturazione.

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