Condominio, ascensore senza rispettare le distanze, si può?

Condominio, ascensore senza rispettare le distanze, si può?

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. Il Corte d’appello riteneva illegittima la realizzazione di un ascensore in quanto lesivo dei diritti degli altri condomini e ne ordinava la rimozione. I giudici rilevavano in particolare che l’opera violava le distanze rispetto ai balconi dei vicini e limitava la veduta di alcuni balconi. La questione è così giunta in Cassazione dove i ricorrenti hanno sostenuto che la corte non avrebbe tenuto conto dell’esiguità dell’area di proprietà esclusiva occupata e della circostanza che i proprietari di questo spazio avessero concesso l’autorizzazione per la costruzione dell’ascensore. La Suprema corte (sentenza n. 30838 del 26 novembre 2019) ha ritenuto legittimi i lavori per l’installazione dell’ascensore in quanto volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Barriere architettoniche. L’installazione dell’ascensore o di altri congegni, con le caratteristiche richieste dalla normativa tecnica, idonei ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi fabbricati. iò, in applicazione della citata legge n. 13 del 1989, articolo 1, che opera a prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici considerati da parte di persone portatrici di handicap. (C. Cost. n. 167 del 1999). Da tale indicazione, “si desume agevolmente che, nella valutazione del legislatore, e contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l’ascensore o i congegni costituiscono dotazione imprescindibile per l’approvazione dei relativi progetti edilizi”. In altri termini, “l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento”, cioè “è assimilabile agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari”. Ai fini della legittimità dell’intervento innovativo è sufficiente, peraltro, che lo stesso produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. civ. n. 18147 del 2013).

Ascensori in condominio. “Negli edifici condominiali l’utilizzazione delle parti comuni con impianto a servizio esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 c.c., comportanti il divieto di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri partecipanti di farne perimenti uso secondo il loro diritto, ma anche l’osservanza delle norme del codice in tema di distanza, onde evitare la violazione del dirotto degli altri condomini sulle porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà”. Tale principio, tuttavia, non opera nell’ipotesi dell’installazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa “nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui”. Appare quindi evidente – conclude la Corte – che il denunciato vizio in ordine alla affermazione delle non applicabilità della disciplina speciale al caso in esame.

Deroga alle distanze legali. Non assume rilievo infine la denunciata violazione delle distanze legali. A tal proposito, l’art. 3 della legge n. 13 del 1989 dispone, al comma 1, che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze legali previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni al fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati e, al comma 2, che è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nell’ipotesi in cui tali opere da realizzare e i fabbricati interni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o uso comune. Nel suo complesso, tale disposizioni non può ritenersi applicabile all’ipotesi in cui venga in rilievo, non un fabbricato distinto da quello comune, ma una unità immobiliare ubicata nell’edificio comune. In sostanza, il richiamo contenuto nell’art. 3 comma 2 ai fabbricati alieni impone di escludere che la disposizione stessa possa trovare applicazione in ambito condominiale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube