di avv. Giuseppe Nuzzo – Condominioweb.com
Le quotidiane attività sportive svolte dall’oratorio risultano troppo rumorose e intollerabili per gli abitanti dei vicini appartamenti in condominio, il giudice cautelare potrà inibire del tutto le attività rumorose oppure – nell’ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco – ordinare l’adozione di una serie di opportuni accorgimenti per rendere “tollerabili” le attività rumorose.
Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 5 dicembre 2019.
Il fatto. Gli abitanti di un condominio lamentavano rumori intollerabili provenienti dal cortile del vicino oratorio parrocchiale, dove si svolge quotidianamente attività sportiva, anche in estate e con modalità tali da generare rumori incompatibili con le esigenze abitative dei condomini. Le attività ludiche si svolgono in maniera prolungata anche nel fine settimana, accompagnate dall’uso di palloni e impianti amplificatori, nonché da trombette da stadio in occasione di tornei sportivi. I condomini decidevano quindi di agire in via cautelare, lamentando il pericolo per la loro serenità e salute psico/fisica e rivendicando il diritto ad abitare pacificamente nelle proprie abitazioni.
Il Tribunale di Palermo ha accolto le ragioni dei ricorrenti.
Immissioni rumorose. Il giudice richiama la disciplina dettata dall’art. 844 c.c. che, nell’ambito dei rapporti di vicinato tra privati, bilancia il reciproco uso e godimento dei beni. Tale norma ribadisce che il proprietario di un bene può utilizzarlo pienamente sino al punto di provocare immissione sul fondo del vicino, ma al contempo, stabilito ciò, la medesima norma ammonisce il proprietari dalla immissioni intollerabili secondo il criterio dell’uomo medio tenuto conto della condizione dei luoghi.
Il limite della normale tollerabilità. Tale limite alle immissioni rumorose, indicato dal codice civile, “non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata” (Cass. civ. n. 28201/2018).
Rumori continui o periodici. L’ordinanza in commento precisa che le immissioni sottoponibili al giudizio di normale tollerabilità sono soltanto quelle continuative o periodiche. Sono invece escluse quelle occasionali e quelle vietate da leggi speciali.
Bilanciamento degli interessi. Ciò premesso, nel caso in esame il giudice ha preso atto dell’attività sportiva svolta nell’oratorio. Attività certamente meritevole di tutela e coperta a livello costituzionale: è indubbio che i gestori dell’oratorio possano utilizzare gli spazi esterni anche per organizzarvi attività sportive. Tuttavia – osserva il Tribunale – è opportuno un bilanciamento dei contrapposti interessi: l’uso del cortile deve tener conto del fatto che sul medesimo spazio si affacciano le residenze private dei condomini, che hanno diritto a vivere serenamente all’interno delle proprie case, “senza che la convivenza con le attività quotidiane dell’oratorio si traduca in un sacrificio costante e soprattutto intollerabile sotto il profilo dell’intensità e della frequenza”.
Accorgimenti necessari. La controversia si può risolvere adottando alcuni accorgimenti per limitare i rumori, senza dover ricorrere alla soluzione estrema: quella di inibire del tutto lo svolgimento delle attività ricreative.
Da qui la decisione del giudice d’imporre all’oratorio l’obbligo di adottare opportuni accorgimenti quali: l’impiego di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell’oratorio; barriere perimetrali in gommapiuma intorno al campetto, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse. Sempre nella prospettiva del “bilanciamento dei contrapposti interessi”, il tribunale ha ordinato di limitare la pratica ludica a un solo sport per volta in orari prestabiliti, con l’impiego di una sola palla, il divieto di utilizzare impianti di amplificazione.