Giustizia: quali sono le criticità emerse dal lockdown?

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Stando a quanto riportano i dati, i contagi salgono e questo comporta inevitabilmente l’adozione di misure di contenimento. Le prime chiusure hanno coinvolto le discoteche ed è tornato l’obbligo di mascherine all’aperto, seppur in determinate fasce orarie.

Tra i settori più colpiti dalla quarantena resta sicuramente la Giustizia, oggetto di una gestione a tratti non molto chiara a causa di una situazione senza precedenti quale la pandemia. La Giustizia, ove trascurata, potrebbe causare gravi conseguenze (su tutto il territorio nazionale).

Cos’è successo durante il lockdown nella Giustizia?

Prima della pausa estiva ho avuto modo di parlare con l’Avvocato Carola Delli Santi, del Foro di Brindisi, che ha fatto il punto della situazione.

“La pandemia e, quindi, la decretazione d’urgenza (colpita da varie voci critiche) hanno inciso in modo significativo – in questi mesi – sulla giustizia.” esordisce l’Avvocato.

Essa, già provata dalla fatica, ha dovuto arrendersi innanzi all’impossibilità di gestire il procedimento in modo “tradizionale” ed allo stesso tempo compatibile con le straordinarie esigenze emergenziali improvvisamente sorte, subendo, per alcuni versi, una battuta d’arresto e, per altri, drastiche, seppur temporanee, variazioni.”

Quali conseguenze?

“Certamente le conseguenze di quanto appena descritto sono – al momento – difficilmente ponderabili (come lo sono i risvolti economici del lockdown: diritti “sospesi”, imprese in difficoltà e paura degli investimenti sono solo alcuni degli ingredienti di questa parentesi temporale del tutto anomala), forse – solo parzialmente – prevedibili” prosegue l’Avvocato Delli Santi.

“Mi riferisco al fisiologico aumento del contenzioso civile (locatizio e sulla responsabilità medica, per citare alcuni esempi di prepotente evidenza) ed alla dilatazione dei tempi della giustizia penale, che – all’indomani della riforma (ennesima riforma) della prescrizione, ad opera della Legge n. 3 del 2019 (cosiddetta “spazza-corrotti”), criticata non solo dall’Avvocatura (l’Unione delle Camere Penali Italiane vi ha dedicato il Congresso Straordinario di Taormina 2019: “IMPUTATO PER SEMPRE – IL PROCESSO SENZA PRESCRIZIONE. Le vere cause dell’irragionevole durata dei processi in Italia”) ma anche dalla Magistratura in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario – è divenuta oggetto di accesi dibattiti.”

“Non possono, a questo punto, non richiamarsi alcune ordinanze con le quali differenti Giudici di merito (Tribunali di Siena, Spoleto, Roma e Crotone) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (anche come modificato dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020), per contrasto con gli artt. 25, comma 2, Cost. e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU e dell’art. 83, comma 4, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, per contrasto con l’art. 25, comma 2, Cost.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21367/2020 (cui sono seguite censure dottrinali di importante spessore), ha, invece, ritenuto che è “preciso dovere del giudice a quo la ricerca di una interpretazione adeguatrice di una norma della cui legittimità costituzionale si dubita […] Il carattere generale e temporaneo, la giustiziabilità sempre garantita, la ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito, tracciano il sentiero che l’interprete deve percorrere nella ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 83, comma 4, cit. […] Nel caso di cui si discute, il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale di sfavore perché la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea […] Non ignora il Collegio che la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui l’irretroattività della legge penale di sfavore non tollera deroghe” e tuttavia “la Corte rileva la specificità del fatto generatore della situazione di emergenza”.

Giustizia: cos’è successo da Marzo?

Dal 9 marzo ne è passata di acqua sotto i ponti ed il percorso è stato tutt’altro che agevole. Dal D.L. n. 11/2020, passando, per quel che riguarda nello specifico la giustizia civile e penale, attraverso rinvii d’ufficio (con le dovute eccezioni – si veda, a tal proposito, l’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18 del 2020 – conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020, poi modificato dal D.L. n. 28/2020), prolungamento del periodo di custodia cautelare e caos dei programmi organizzativi (è stato affidato ai Capi degli Uffici Giudiziari l’arduo compito di dettare misure per la ripartenza della Giustizia), si è arrivati alla Legge di conversione (n. 70) del D.L. n. 28/2020, che verrà ripresa più avanti.”

Poi l’Avvocato si è espressa anche sul processo da remoto: Esso ha portato ad una contrazione dell’immediatezza e dell’oralità processuale ed al sacrificio della pubblicità dell’udienza: in disparte le questioni attinenti alla tutela dei dati personali (ed alla scelta delle piattaforme), circa le quali il Presidente del Garante della Privacy Antonello Soro – già ad aprile – scriveva al Ministro Bonafede, invocando il principio di leale cooperazione istituzionale, ed alla partecipazione tramite videoconferenza o collegamenti da remoto, per gli imputati detenuti ed internati, con applicazione, per quanto compatibile, della disciplina di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 146 bis del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271 –  gli avvocati penalisti sono insorti innanzi all’intenzione (per poche ore concretizzatasi) di rendere questa modalità (eccezionale e, per molti, di dubbia legittimità – o indubbia illegittimità – costituzionale) di celebrazione dell’udienza la regola, seppure per un determinato arco di tempo, in nome del tanto abusato bilanciamento, tra diritti ed interessi in gioco, per alcuni versi inspiegabilmente accantonato: l’art. 83 del D.L. n. 18/2020 – conv. con modif. nella L. n. 27/2020, al “nuovo” comma 12 bis, sembrava considerare lo studio del difensore esente, per chissà quale prodigio, dal contagio: “I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore”.

Si è pure avversata l’idea, espressa da taluni, secondo la quale si dovrebbe accogliere, con favore, la prospettiva di un processo senza la necessaria presenza fisica dell’imputato, quale naturale approdo evolutivo”.

“Il giorno dopo (30 aprile 2020) la pubblicazione in Gazzetta della Legge n. 27 del 2020 (già richiamata) è stato, difatti, pubblicato il D.L. n. 28/2020, che ha rappresentato un evidente dietrofront, invero già preannunciato, in quanto ha introdotto dei limiti alla totale dematerializzazione del processo: salve la discussione e l’istruttoria (per le quali il processo da remoto risultava possibile solo su consenso delle parti).

Poco dopo, l’anticipazione della fine dell’emergenza (portata al 30 giugno) con la conversione in legge del suddetto decreto: finalmente la ripresa – restano validi, però, “gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28”. Restano, altresì, in piedi le misure sanitarie, finalizzate a ridurre il rischio di contagio. ”La conseguenza? Non può che essere stata il differimento di gran parte dei processi a dopo l’estate.

Gli aspetti positivi

L’Avvocato Carola Delli Santi, però, non ha condannato tutto ciò che il lockdown ha portato con sé: “si pensi alle modalità telematiche di deposito degli atti ed accesso agli atti. Che questa novità non resti solo un bel ricordo è l’auspicio.

Infine “con la conversione in legge del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), sono stati previsti fino ad ottobre, per la giustizia civile: il deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio ed il pagamento telematico del contributo unificato. È previsto, poi, che il Giudice “può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte” (sempre che le parti non avanzino istanza di trattazione orale) o che si ricorra a collegamenti audiovisivi a distanza (con il consenso delle parti). Per la giustizia penale, la legge citata si è occupata della partecipazione a distanza degli imputati detenuti ed in custodia cautelare in carcere (presupposto: il consenso delle parti) e del deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari.”

Recovery Plan: come riformare la giustizia civile con i fondi UE

I dati parlano chiaro: secondo il rapporto sulla giustizia della Commissione europea (Eu Justice Scoreboard 2020, basato su dati 2018) i nostri uffici giudiziari occupano l’ultima posizione in classifica sia per durata dei procedimenti che per arretrato.

giustizia lockdown

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nonostante si stia cercando di intervenire con risultati riscontrabili, visto che in dieci anni (dal 2011 a marzo 2020) proprio l’arretrato è diminuito di quasi il 40 per cento, ciò che è stato fatto potrebbe ora non bastare. Questo perché i rallentamenti dovuti al rinvio delle udienze – alla sospensione dei termini (causati dal lockdown) pesano inevitabilmente sullo smaltimento dei processi.

La strada dettata dal Piano Colao sembra svilupparsi su alcuni punti-chiave ben precisi:

  • rafforzare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;
  • disincentivare le cause di modesto valore o pretestuose;
  • risolvere sul piano legislativo le cause seriali;
  • digitalizzare i procedimenti e rendere più efficaci i filtri per l’accesso alla Cassazione.

L’Unione delle Camere Civili ha invece suggerito di implementare l’ufficio del processo (una struttura di staff a supporto del giudice), introdurre incentivi per la produttività dei magistrati e sezioni stralcio per materie per smaltire l’arretrato. D’altro canto, L’Organizzazione congressuale forense (l’organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura) sta lavorando a proposte per il potenziamento infrastrutturale, sia logistico (edilizia giudiziaria) che tecnologico (strumenti telematici).

Una giustizia macchinosa e poco efficace finisce per rappresentare un onere per le imprese, che scoraggia gli investimenti, divenendo un freno per la ripresa economica. Il ritmo dei processi, come anticipato, ha subito un rallentamento importante per effetto della pandemia. Questo ha causato un grave colpo per la certezza delle situazioni giuridiche. Avere cognizione della propria condizione a distanza di anni è dannoso, poi, anche per i lavoratori. Senza trascurare i danni arrecati a tutti gli operatori del settore della Giustizia: basti pensare ai giudici, che devono riprendere in mano più volte un processo senza esaurirlo in breve tempo, e agli avvocati, per la maggior parte del tempo in stand by.

Insomma, un danno per tutti che frena la crescita del Paese. Con il tesoretto europeo rappresentato dal Recovery Plan è il momento di intervenire.

Come ha detto Mario Draghi al meeting di Rimini: “Privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza“. Facciamo in modo che ciò non accada!

 

Gabriele Proto

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