L’amministratore deve inviare le delibere anche ai condomini morosi sospesi dai servizi

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

L’amministratore non può sospendere l’invio delle delibere assembleari approvate ai condomini morosi. Tale sanzione, infatti, prevista dall’art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile, può essere comminata solo in relazione ai servizi suscettibili di godimento separato. Inoltre chi si allontana dall’assemblea prima del voto va sempre considerato assente con la conseguenza che la sua mancanza “pesa” anche ai fini del raggiungimento del quorum.

Lo ha stabilito il Tribunale civile di Catania con la sentenza 2747 del 4 agosto 2020.

Il fatto. Il giudice ha accolto la domanda di una condomina che ha impugnato tutte le deliberazioni di approvazione dei bilanci assunte nel corso di un’assemblea condominiale precisando di non avere ricevuto dall’amministratore, malgrado le reiterate richieste, la copia del verbale della delibera. Ha chiesto quindi di dichiarare invalide tutte le deliberazioni precisando anche di essere presente per delega all’assemblea “incriminata” ma che la sua delegata si era allontanata prima della votazione, con conseguente diritto di ottenere il verbale dell’assemblea.

Allontanamento durante il voto. Nel corso del giudizio è stato acclarato che la condomina non ha mai ricevuto il verbale della assemblea condominiale. Da tale verbale, peraltro, risulta che, prima della votazione, veniva dato atto del fatto che la delegata della condomina ricorrente si allontanava; il che – osserva il giudice – comportava che la condomina, a quel punto, doveva essere considerata assente e che la sua mancanza influiva sul quorum proprio prima della votazione.

Mancata consegna del verbale. Il giudice ha altresì accertato la circostanza della mancata consegna alla condomina di tutta la documentazione contabile afferente l’ordine del giorno dell’assemblea, nonché la mancata consegna del medesimo verbale assembleare.

Il Condominio – nella persona dell’amministratore in carica – aveva provato a difendersi sottolineando che la condomina era stata sospesa dalla erogazione dei servizi condominiali ai sensi dell’art. 63, comma 3, delle disposizioni attuative del codice civile, in quanto in ritardo con i pagamenti delle spese condominiali. Sospensione che – a detta del Condominio – giustificherebbe la mancata consegna dei verbali alla condomina morosa.

Tesi assolutamente bocciata dal Tribunale.

Documentazione contabile. L’assemblea condominiale ha discusso e deliberato tutta una serie di documenti contabili (vari preventivi afferenti a più anni di gestione,nonché spese di vario tipo: assicurazione, autoclave, citofoni); documenti che dovevano obbligatoriamente essere messi a conoscenza di tutti i condomini, compresa la ricorrente.

Il condomino chiamato ad approvare i bilanci deve avere contezza di essi, dei documenti giustificativi posti alla base e della correttezza del riparto. Allo stesso modo, all’esito della deliberazione, l’amministratore dovesse consegnare il verbale ai condomini.

Consegna dei verbali. “Né – ha sottolineato il Tribunale – la sospensione dei servizi disposta dal condominio ai sensi dell’art. 63 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile, poteva giustificare la mancata consegna, dal momento che la norma tende a privare il condomino moroso dei servizi non pagati, ma non della documentazione contabile, la quale gli consente anzi di verificare la legittimità dell’operato della compagine condominiale e di esercitare il suo diritto di difesa”.

Diritto di accesso. Tutti i condomini hanno diritto, dietro semplice istanza, ad ottenete la documentazione richiesta, tanto è vero che, ai sensi dell’art. 1129, comma 2, c.c. – norma inderogabile ai sensi dell’art. 138 c.c. – l’amministratore deve indicare i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”.

Da qui l’annullamento delle delibere impugnate.

“Il libero accesso alla documentazione condominiale non può essere affatto precluso ovvero enormemente compromesso da una delibera assembleare, in ragione del fatto che gli unici limiti cui è soggetto il potere di vigilanza e controllo di ogni condomini, di stretta elaborazione giurisprudenziale, è quello per cui il diritto di accesso non può mai risolversi in un intralcio per l’amministrazione ovvero che le richieste di visione o copia dei documenti devono essere conformi con il principio di correttezza ex art. 1175 c.c. (Cass. n. 12579/2017; Cass. n. 19799/2014)”.

FONTE: www.condominiocaffe.it

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