Rimossa la centralina telefonica installata dentro il magazzino di un condomino

La legge autorizza il passaggio di cavi e l’appoggio di antenne, ma non l’occupazione abusiva della proprietà privata

Noi e il Condominio

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di avv. Giuseppe Nuzzo  (FONTE: www.condominocaffe.it)

Va rimossa la centralina installata dalla compagnia telefonica dentro il magazzino in condominio, di proprietà esclusiva. La legge, infatti, autorizza il passaggio di cavi e condutture ma non l’occupazione di locali privati riducendone lo spazio interno e la relativa godibilità. 

Questo il principio espresso dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza 3887 del 3 agosto 2020.

Il fatto. La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato dal proprietario di un locale a uso deposito contro una società di telefonia. Secondo il ricorrente, la società convenuta aveva installato una centralina di derivazione telefonica su una parete interna del suo magazzino, senza alcuna sua autorizzazione, imponendo, di fatto, una servitù coattiva non autorizzata. Chiedeva quindi al giudice la rimozione immediata della centralina e un risarcimento a titolo di indennità di occupazione.

In primo grado, il tribunale rigettava il ricorso, dando ragione alla compagnia telefonica.

Secondo il giudice, la centralina era effettivamente posizionata all’interno della proprietà del ricorrente ma, in base all’art. 91 del d.lgs. n.259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il proprietario non poteva opporsi “all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini e dei condomini”.

Il proprietario del locale ha quindi impugnato la decisione sostenendo che la centralina era collocata in una proprietà esclusiva senza la benché minima autorizzazione e che la sua installazione si era tradotta in una violazione della proprietà privata.

La Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del condomino.

Limitazioni legali della proprietà. In effetti, l’art. 91 del D.lgs. n. 259/2003autorizza limitazioni della proprietà privata al fine di consentire agli operatori telefonici di raggiungere il maggior numero possibile di utenti senza soffrire “frapposizioni strumentali”.

Tuttavia, il posizionamento della centralina deve comunque avvenire negli atri dei condomini, nei sottoscala o nei vani inutilizzati, proprio allo scopo di consentire al personale l’accesso alle apparecchiature senza difficoltà e disagi.

Centralina di derivazione telefonica. Nel caso di specie, la centralina di derivazione telefonica, per la cui installazione si rende indispensabile procedere a un suo “appoggio” sulle strutture dell’edificio, è cosa diversa non solo da una semplice antenna, eventualmente provvista del relativo sostegno, ma anche dai cavi, condutture o altri generi di impianti (quali, ad esempio, quelli in fibra ottica) che possono essere fatti passare nei discendenti condominiali o all’interno delle strutture murarie degli appartamenti.

La centralina in questione – spiega la Corte – costituisce un vero e proprio elemento che è stato posto direttamente all’interno del locale di proprietà dell’appellante senza il suo consenso, riducendone, di fatto, lo spazio interno e, quindi, la relativa godibilità.

Norme eccezionali. Siamo quindi al di fuori della previsione dell’art. 91 del d.lgs.n.259/2003, con conseguente obbligo della società di rimuovere il manufatto. Tale norma consente eccezionalmente di limitare la proprietà privata per facilitare le telecomunicazioni. Tuttavia, trattandosi di deroghe ad un diritto generale, tali limitazioni possono riguardare solo i casi espressamente indicati dall’art. 91 del Codice delle comunicazioni, secondo le procedure tassative previste dal successivo art. 92.

Centraline ed antenne non sono la stessa cosa. Si legge nella sentenza: «Non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 91 del d.lgs. n. 259/2003,in quanto, nel caso in questione, come già rilevato, si è al di fuori della previsione di cui al secondo comma dello stesso articolo, non trattandosi né di una “antenna” o di un “sostegno” (gli unici per i quali è consentito un “appoggio”), né di una semplice conduttura o di fili che, anche in assenza di un’autorizzazione del Condominio o del singolo proprietario, possono essere fatti passare nelle mura dell’immobile ) o,comunque, nei relativi spazi appositamente dedicati)».

«La circostanza– conclude la Corte – che, “medio tempore”, a detta centralina siano state collegate delle utenze private di alcuni condomini, non vale ad impedire la declaratori dell’illiceità della relativa apposizione all’interno del locale dell’appellante che, di fatto, ne determina un asservimento al di fuori delle procedure imposte ed espressamente richiamate dall’art. 92 dello stesso d.lgs. n. 259/2003».

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