La Lombardia firma l’ordinanza: bar chiusi dopo le 24

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Giù le saracinesche anche per i ristoranti. Dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli. Didattica a distanza parziale per le scuole superiori 

©  Afp –  Un bar aperto di notte, immagine d’archivio

Bar e ristoranti chiusi dopo le 24. Lo prescrive l’ordinanza che è alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con validità dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdi’ 6 novembre 2020 una nuova Ordinanza in materia di contrasto al Coronavirus. L’Ordinanza, si legge in una nota, “è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone. Il governatore Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza. Freno anche sulle lezioni in presenza. Per “le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado” la misura prevede “attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio”. Per le università, nel testo si legge che “nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il piu’ possibile la didattica a distanza“.

In particolare, per quanto riguarda i bar e ristoranti, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonchè da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.

Ancora, si legge nella nota, “Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua; è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure. Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio:

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

L’ordinanza prevede inoltre la “sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale: sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche”.

Nel testo, ci sono misure che riguardano anche l’accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali. In questo caso, “l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio”. agi 

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