Decreto semplificazioni e responsabilità erariale legge 120/2020

Politica

Di

di Avv. Giuseppina Chiarello

“ Le Avvocate Italiane”

E’ passata quasi sotto tono la modifica legislativa in materia di responsabilità erariale introdotta con il DL Semplificazioni poi divenuta legge n. 120 del 2020.

Eppure la intera struttura riduce sensibilmente il profilo di punibilità.

Il comma 1 dell’ art.21 della legge 120/2020, nel modificare l’articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20, ha inserito il seguente principio:  “La  prova  del  dolo richiede la dimostrazione della volonta’ dell’evento dannoso”,  laddove per dolo deve intendersi l’elemento psicologico di chiave penalistica, così come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge.

In buona sostanza viene di fatto abbracciato quell’indirizzo minoritario per cui il dolo c.d. “erariale”  deve cumulare la volontà dell’evento dannoso e la volontarietà della condotta antidoverosa.

Ne consegue che per la sussistenza del “dolo erariale”  non basterà più dare prova della consapevole violazione degli obblighi di servizio ma occorrerà dimostrare la volontà di produrre l’evento dannoso.

In altri termini, il dolo “erariale” deve essere adesso inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell’azione o omissione contra legem, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

Il comma 2 del medesimo articolo invece stabilisce, con non poca incongruenza sul piano logico e fattuale che “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in  vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 ( variando il dl che prevedeva sino al 31 luglio 2021), la responsabilita’ dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in materia di contabilita’ pubblica per l’azione di  responsabilita’  di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ limitata ai casi in cui la produzione del danno  conseguente  alla  condotta  del soggetto agente e’ da  lui  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di responsabilita’ prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Appare immediatamente ed evidente la prima superficiale incongruenza: mandare esente i funzionari e gli amministratori pubblici che agiscono con grave superficialità ed in maniera platealmente maldestra, sanzionando nel contempo quanti siano rimasti semplicemente inoperosi.

Da un punto di vista tecnico-giuridico si rileva anzitutto una chiara discrasia con il dettato costituzionale contenuto nell’art.28 il quale stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

Ma più ancora si dissolve il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione, contenuto e articolato  nell’art.97 della Costituzione nonché nell’art. 1 della Legge 241/90.

L’orientamento recente, mutuando le sollecitazioni comunitarie, ha spostato l’asse abbandonando la concezione di buon andamento inteso come «comportamento dell’amministrazione non macchiato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere», per verificare il corretto uso delle risorse pubbliche e il raggiungimento dell’utilità che si doveva conseguire con quelle risorse.

Il legislatore  ha perciò ritenuto che sia meglio garantire l’immunità a chi sbaglia invece di incentivare la buona amministrazione che si realizza non solo  e non sempre quando la spesa pubblica è controllata, ma anche quando esistono dei ragionevoli elementi di responsabilità per i gravi errori conseguenti a improvvide e scellerate decisioni amministrative.

Eppure, secondo la decisione del legislatore la scelta di introdurre la nuova norma risiederebbe in due ragioni.

Il primo motivo è il momento di grave emergenza che stiamo vivendo, sicchè risulterebbe coerente limitare l’azione di responsabilità per danno erariale solo nei confronti di chi omette di fare in modo gravemente colpevole e non anche nei confronti di chi opera, chi agisce, chi non è inerte.

Non sfugge tuttavia ai più che questo svuotamento della giurisdizione di responsabilità, assume connotati preoccupanti in un momento in cui giungeranno importanti risorse finanziarie dall’U.E. che se impiegate in tante opere inutili, ( circostanza non infrequente nel nostro paese) determinerebbe l’aumento del debito pubblico e le pesanti misure che imporrà la stessa U.E.

Il secondo motivo è contrastare adeguatamente il meccanismo della c.d. amministrazione difensiva.

Tale ragione sembra corroborata dalla modifica apportata all’’art. 323, cod. pen., che imputa la responsabilità per abuso d’ufficio alla sola evenienza in cui il funzionario, chiamato ad applicare norme di legge senza margini di discrezionalità, abbia palesemente violato regole predeterminate di condotta.

Pertanto, la norma sarebbe una risposta alla “paura della firma”, dove i pubblici amministratori preferiscono astenersi dall’agire per evitare imputazioni di danno erariale o addirittura di natura penale per il reato di abuso.

E tuttavia il legislatore manca di considerare l’aspetto più inquietante: la deresponsabilizzazione degli apparati pubblici che, di fatto, potranno violare le norme regolamentari utilizzando i poteri loro attribuiti per finalità private magari contrastanti con l’interesse pubblico.

Ritengo invece che una semplificazione effettiva dei procedimenti anche con la introduzione delle autocertificazioni in ambiti ove sono escluse, traslando la responsabilità sul richiedente, avrebbe certamente affievolito il malvezzo della amministrazione difensiva, riducendo altresì i tempi di attesa che costituiscono il grande nodo delle Pubbliche amministrazioni.

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