Buca nel cortile. La presenza di una griglia di scolo può ridurre la responsabilità del condominio

Risarcimento a metà per il minore disattento (e per il genitore che lo accompagnava)

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Fonte: www.condominiocaffe.it

In tema di responsabilità per mancata custodia, va riconosciuto il concorso di colpa della vittima, caduta a causa di una buca presente nel cortile condominiale, se il sinistro si verifica in un pomeriggio di luglio (quindi in buone condizioni di visibilità) ed in presenza di una griglia di scolo delle acque meteoriche situata vicino alla buca; circostanza, questa, che dovrebbe destare l’attenzione del passante mediamente accorto.

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 1965 del 27 ottobre 2020.

Risarciti solo a metà i danni al bambino caduto con la bicicletta. Secondo il giudice, le condizioni di luce e la presenza di una griglia di scolo ben visibile nelle vicinanze della buca avrebbero dovuto indurre a maggiore attenzione.

Il fatto. Durante una passeggiata con la madre, un bambino inciampa con la bicicletta in una buca presente nel cortile condominiale e cade. I genitori agiscono contro il condominio per il risarcimento dei danni subiti dal figlio. Ritengono infatti responsabile dell’accaduto il condominio, che non avrebbe provveduto a riparare o, almeno, a segnalare la buca presente nel cortile comune. Il condominio si difende sostenendo che la buca era ben visibile e che la caduta è riconducibile alla disattenzione del minore e del genitore che lo accompagnava.

Mancata custodia. È noto che il condominio è custode delle parti comuni. In qualità di custode, è responsabile dei danni causati dalle parti comuni ai condomini oppure ai terzi, ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Si tratta, come ci dice la giurisprudenza, di una forma di responsabilità di natura oggettiva. Pertanto, è sufficiente, per riconoscere il danno, che sussista un collegamento di causa-effetto “tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza” (Cass. civ. n. 15389/2011).

Caso fortuito. La responsabilità del custode è esclusa solo dal “caso fortuito”, ossia un evento o una condotta eccezionali, imprevedibili, fuori dalle possibilità di custodia, in grado di provocare, in tutto o in parte, l’evento dannoso e, quindi, d’interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.

Occorre aggiungere che, sul piano probatorio, spetta al custode (il condominio) fornire la prova del caso fortuito, mentre il danneggiato è tenuto solo a provare l’evento dannoso (la caduta) e il nesso di causalità tra l’evento e la cosa in custodia (il cortile condominiale).

Condotta della vittima. Nel caso fortuito rientra anche la condotta anomala, gravemente colposa o dolosa della vittima, cioè della persona stessa che ha subito il danno.

Fatte queste premesse, nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità del condominio, ma anche un concorso di colpa del minore.

Responsabilità del condominio. Il condominio è responsabile perché non ha provveduto a segnalare, né tantomeno a riparare, la buca. Né ha fornito la prova di oggettive impossibilità di provvedervi per tempo, al fine di eliminare la fonte di pericolo.

In tal senso – spiega il giudice – il riempimento della buca o, comunque, la sua segnalazione e delimitazione, avrebbe sicuramente evitato il sinistro.

Concorso di colpa. Tuttavia, anche la condotta disattenta del minore e di chi lo controllava ha contribuito al verificarsi della caduta. Durante il giudizio, infatti, è emerso che la buca in questione era ben visibile sia per dimensioni che per ubicazione.

Anzitutto, il sinistro si è verificato alle ore 19 di un soleggiato pomeriggio di luglio, dunque in buone condizioni di luce.

Disattenzione. La buca era inoltre situata vicino a una griglia di scolo delle acque meteoriche. Circostanza, questa, che – secondo il giudice – avrebbe dovuto destare l’attenzione del minore o di chi, in quel momento, ne esercitava la vigilanza (vale a dire la madre, che lo accompagnava).

Da qui la decisione di dichiarare la responsabilità concorrente al 50% del minore, con conseguente condanna del condominio al risarcimento della metà dei danni subiti dal bambino.

Fonte: www.condominiocaffe.it 

 

 

 

 

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