Il condominio va rimborsato se il nuovo fornitore dimentica di comunicare il recesso

Cambio fornitore elettrico e penali per ritardato recesso: il nuovo fornitore inadempiente deve rimborsare il condominio

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

La nuova società fornitrice che non adempie all’obbligo, assunto verso il condominio, di provvedere tempestivamente alla disdetta del contratto con la precedente azienda fornitrice, deve rimborsare le somme dovute dal condominio a titolo di penale per ritardata disdetta in forza del precedente contratto di fornitura. 

E’ quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 925 del 16 ottobre 2020.

Confermata l’ingiunzione di pagamento contro il condominio per il pagamento delle penali. Ma il nuovo fornitore, responsabile della ritardata disdetta, dovrà rimborsare il condominio.

Il fatto. In un condominio si decide di cambiare il fornitore di energia elettrica di dodici punti di consegna condominiali. Il precedente contratto di fornitura prevede dei termini di recesso che, se non rispettati, fanno scattare delle penali a favore della società fornitrice.

Effettuato il cambio, il condominio incarica la nuova società fornitrice di curare gli adempimenti relativi al recesso dal precedente contratto nei termini previsti, trasmettendogli la necessaria modulistica.

Purtroppo, la nuova società fornitrice, per sua stessa ammissione, inviava tardivamente le lettere di recesso. A questo punto, la vecchia fornitrice fa valere il diritto alle indennità. Notifica al condominio decreto ingiuntivo con cui ingiunge il pagamento di 6mila euro di penali per mancato rispetto dei termini di recesso dalla fornitura elettrica.

Il Condominio si opponeva all’ingiunzione di pagamento e chiama in causa la precedente società fornitrice, ritenendola responsabile e tenuta al pagamento delle somme richieste nel decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Lucca ha confermato il decreto ingiuntivo ma, al contempo, ha condannato la nuova società fornitrice a rimborsare il condominio delle somme che dovrà pagare alla precedente azienda.

Disdetta e penali. Secondo il giudice, infatti, la penale, in forza delle previsioni contrattuali validamente sottoscritte, va pagata dal condominio al fornitore cessato. Quest’ultimo non ha alcun titolo per agire direttamente nei confronti del nuovo fornitore, essendo il contratto efficace solo tra le parti che lo hanno stipulato.

Lo stesso condominio – osserva il giudice – riconosce che la disdetta è stata tardivamente inviata, determinando così il sorgere del diritto al pagamento della penale azionata con il decreto ingiuntivo opposto. Poco importa che il condominio abbia delegato la nuova società fornitrice all’invio della disdetta.

Rimborso. Il decreto ingiuntivo è dunque confermato. Il condominio dovrà pagare le somme richieste dal precedente fornitore. Ma dovrà essere rimborsato dalla nuova società fornitrice.

Infatti quest’ultima – spiega il giudice – si è resa inadempiente all’obbligo assunto verso il condominio di provvedere tempestivamente alla disdetta del contratto con la precedente azienda fornitrice. E lo ha anche ammesso con comunicazione scritta.

Va pertanto condannata a rimborsare il condominio di tutto quanto dovrà pagare alla precedente fornitrice in forza del decreto ingiuntivo, nonché a titolo di spese legali.

FONTE: www.condominiocaffe.it

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