Aborto e donne

Ora Legale per i Diritti Umani

Di

Avv. Giovanna Barca

Le Avvocate Italiane

In Polonia, dal 22 ottobre 2020 migliaia di donne sono scese nelle piazze delle città del Paese con cartelli raffiguranti frasi del tipo “you have blood on your gowing” o “shame”, per protestare contro la decisione emessa dalla Corte Costituzionale che ha vietato l’aborto in caso di malformazione del feto perché contro la Costituzione, limitando ulteriormente il diritto delle donne all’interruzione della gravidanza.

Nella sentenza della Corte Costituzionale, approvata con 11 voti e 2 contrari, si legge nelle motivazioni che    “ there can be no protection of the dignity of an individual without the protection of life”, “non può esserci tutela della dignità di un individuo senza la protezione della vita”, ovvero, in sostanza,  permettere l’interruzione della gravidanza quando il feto evidenzia problemi genetici equivarrebbe “ legalizzare pratiche eugenetiche  su un bambino non ancora nato, negandogli così il rispetto e la tutela della dignità umana.”

Varie sono state le reazioni dopo la lettura di questa sentenza: Dunja Mijatovic, commissaria dei diritti umani del Consiglio d’Europa, ha scritto su twitter che “ era un triste giorno per i diritti delle donne”, mentre il Presidente Duda Andrzer, ha commentato così “Esprimo soddisfazione per il fatto che il Tribunale si sia schierato dalla parte della vita”, infine, “La sentenza è il risultato di un attacco sistematico e coordinato dei parlamentari polacchi ai diritti delle donne, il cui obiettivo è di vietare del tutto l’aborto nel paese. Il divieto di aborto non previene l’aborto né riduce i tassi di aborto. Al contrario, costringe le donne ad abortire clandestinamente o a viaggiare all’estero per poter abortire“, ha dichiarato Esther Major, consulente per la ricerca di Amnesty International.

Ad oggi, il Governo polacco, dinanzi a tali inaspettate e forti manifestazioni da parte delle donne, ha ritardato la pubblicazione di una sentenza del tribunale che avrebbe introdotto un divieto quasi totale di aborto.

 La legge sull’aborto del 1993 in Polonia è una delle più restrittive in Europa, paragonabile alle sole leggi dell’Irlanda e di Malta e stabilisce che l’aborto non costituisce reato solamente in tre casi tassativi: seria minaccia alla vita o alla salute della madre, attestata da due medici; stupro o incesto accertato con sentenza del tribunale; grave e irrimediabile problema di salute al feto, certificato da due medici. Con la diffusione dei test prenatali, il terzo caso corrisponde alla netta maggioranza degli aborti legalmente praticati in Polonia.

Secondo dati raccolti nel New York Times del 22 ottobre 2020, infatti, le malformazioni del feto erano la causa di 1074 interruzioni di gravidanza sulle 1100 che sono state praticate legalmente in Polonia lo scorso anno.

Con questa recente sentenza, le donne polacche avranno ancora più difficoltà ad ottenere l’aborto anche quando ne hanno diritto e saranno costrette a ricorrere all’aborto clandestino anche quando vi sono malformazioni al feto, e spesso andare all’estero per poterne avere accesso: il tutto sicuramente viola i diritti delle donne e mette in serio pericolo la loro salute e la loro vita. Per non parlare, poi, della circostanza che, in Polonia, spesso, gli aborti vengono praticati in segreto da alcuni medici per evitare tasse elevate e perché gli stessi, anche quando gli aborti sono legali, subiscono ripercussioni e pressioni dalla gerarchia cattolica e dagli ospedali. 

Anche la pratica non regolamentata dell’obiezione di coscienza, fa si che alcuni medici si sentano autorizzati ad offrire aborti illegali alle donne in privato a caro prezzo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è trovata spesso ad invitare e sollecitare la Polonia ad istituire procedure per garantire che le donne avessero un effettivo accesso sicuro e tempestivo all’aborto legale.

Infatti, nel caso R.R. contro Polonia, CEDU sez IV 26, maggio 2011, n. 27617/2004, la Corte di Strasburgo ha rilevato che il trattamento da parte della Polonia delle donne nel contesto dell’aborto può essere disumano e costituire un trattamento degradante.

 Il caso, R.R. contro Poland traeva origine dalle vicende di una donna polacca la quale, seppur informata sin dai primi mesi della sua gravidanza circa la possibilità che il suo feto potesse essere affetto da una grave malformazione genetica, non era riuscita ad accedere ai test medico-sanitari atti a verificare tale ipotesi ed aveva conseguentemente partorito un figlia affetta da una grave sindrome genetica. Nel ricorso alla Corte di Strasburgo, in particolare, la ricorrente si lamentava dalla circostanza che, sebbene la legislazione polacca autorizzi l’aborto, entro la 24° settimana di gravidanza, in caso di malformazioni genetiche del feto, ella non aveva avuto la possibilità di usufruire materialmente di tale possibilità stante la condotta del personale medico che aveva ritardato e reso sostanzialmente impossibili ottenere i test genetici necessari per poter decidere di interrompere la gravidanza entro i termini di legge.

Nella propria sentenza, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha riconosciuto una violazione da parte della Polonia sia dell’Art. 8 che dell’Art. 3 CEDU.

Da un lato, richiamando la propria consolidata giurisprudenza (si veda il caso Tysiac v. Poland e la stessa A. B. & C. v. Ireland), la Corte ha ribadito che l’Art. 8 CEDU impone agli stati membri un’obbligazione positiva di rendere sostanzialmente fruibile un diritto all’aborto che sia formalmente riconosciuto nella legislazione (come, nel caso di specie, l’interruzione di gravidanza per malformazioni genetiche del feto), sicché

Sulla violazione dell’art. 8 CEDU: «The significance of timely access to information concerning one’s condition applies with particular force to situations where rapid developments in the individual’s condition occur and his or her capacity to take relevant decisions is thereby reduced. In the same vein, in the context of pregnancy, the effective access to relevant information on the mother’s and foetus’ health, where legislation allows for abortion in certain situations, is directly relevant for the exercise of personal autonomy. […] The Court observes that the nature of the issues involved in a woman’s decision to terminate a pregnancy is such that the time factor is of critical importance. The procedures in place should therefore ensure that such decisions are taken in good time. The Court is of the view that there was ample time between week 18 of the pregnancy, when the suspicions first arose, and week 22, the stage of pregnancy at which it is generally accepted that the foetus is capable of surviving outside the mother’s body and regarded as time-limit for legal abortion, to carry out genetic testing. […] 211.  Having regard to the circumstances of the case as a whole, it cannot therefore be said that, by putting in place legal procedures which make it possible to vindicate her rights, the Polish State complied with its positive obligations to safeguard the applicant’s right to respect for her private life in the context of controversy over whether she should have had access to, firstly, prenatal genetic tests and subsequently, an abortion, had the applicant chosen this option for her».

Sulla violazione dell’art. 3 CEDU, la ricorrente lamenta una violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti da parte della Polonia per l’incapacità di garantire le prestazioni sanitarie necessarie nel caso di specie, e, per essere stata trattata dai medici in modo sprezzante e sdegnoso al momento della richiesta di ottenere un aborto.

La Corte rileva che, tenute in considerazione le circostanze del fatto, c’è stata una violazione dell’art. 3 CEDU: «The Court notes that the applicant was in a situation of great vulnerability. Like any other pregnant woman in her situation, she was deeply distressed by information that the foetus could be affected with some malformation. It was therefore natural that she wanted to obtain as much information as possible so as to find out whether the initial diagnosis was correct, and if so, what was the exact nature of the ailment. She also wanted to find out about the options available to her. As a result of the procrastination of the health professionals as described above, she had to endure weeks of painful uncertainty concerning the health of the foetus, her own and her family’s future and the prospect of raising a child suffering from an incurable ailment. […] She obtained the results of the tests when it was already too late for her to make an informed decision on whether to continue the pregnancy or to have recourse to legal abortion as the time limit provided for by section 4 (a) paragraph 2 had already expired. 160.  The Court is further of the view that the applicant’s suffering, both before the results of the tests became known and after that date, could be said to have been aggravated by the fact that the diagnostic services which she had requested early on were at all times available and that she was entitled as a matter of domestic law to avail herself of them».

In conclusione, la sentenza R.R. contro Poland rappresenta un’ulteriore importante tassello nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di diritto all’aborto, e sicuramente di monito per un cambiamento della normativa polacca sull’aborto.

È evidente che si lascia ancora troppo spazio a soggetti terzi di decidere sul corpo delle donne, e, difficilmente, si ascoltano le vere protagonisti di questa difficile scelta: una scelta le cui conseguenze saranno laceranti a vita.

In Italia, al contrario, il ministero della Salute italiano ha emanato il 12 agosto 2020 una circolare di aggiornamento delle “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”, che hanno annullato l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e hanno allungato alla nona settimana di gravidanza il periodo in cui si può ricorrere al farmaco.

Ora, l’aborto è un tema complesso, con tante implicazioni psicologiche e fisiche per una donna: ma, in Polonia ed in Italia, anche se per aspetti diversi, sembra essere stato ridotto ad una cosa banale ed irrisoria.

Nel caso specifico italiano dell’assunzione della pillola RU a86, si fa passare questa decisione della donna di interrompere la gravidanza con questo legale strumento,  come se si bevesse un  semplice bicchiere di acqua, come un qualcosa di semplice e di routine, dimenticando, al contrario, che in questa scelta sono in gioco due importanti principi: la distruzione di un essere umano nella fase prenatale della propria vita e la messa in serio pericolo della salute di una donna, che si dice possa tranquillamente tornare a casa mezz’ora dopo, senza effettivi controlli medici,  svilendo nell’intimo  il diritto di scelta di una donna ad abortire.

Secondo il parere di alcuni medici esperti, come il ginecologo Giuseppe Noia, ginecologo di medicina prenatale del Policlinico di Roma, “ La RU a86 genere una serie di contrazioni dolorosissime a sette-nove settimane la placenta è ancora più coesa con l’utero e quindi l’entità emorragica è maggiore. Il figlio è formato anche in maniera incredibile, anche nei suoi movimenti….non è un farmaco da utilizzare a casa, lontano dal controllo medico…se la donna viene operata non vede nulla, in questo caso l’evento abortivo avviene sotto i suoi occhi aggravando non solo il dolore , ma anche minando per sempre la sua sicurezza psicologica…” .

Il tutto avviene e si consuma nella più completa solitudine della donna, la quale, senza che le venga riconosciuta alcuna dignità e riservatezza, deve affrontare da sola una scelta traumatica tra il diritto alla vita del figlio ed il suo diritto di madre alla salute fisica e psichica.

Quando si parla di aborto, ci rendiamo conto che ciò che avviene in Polonia non è molto distante da ciò che accade in Italia,  dove,  forse, anche quì del bene delle donne non importa un granchè a nessuno,  e che le leggi polacche ed italiane non verificano fino in fondo i motivi economici, familiari e sociali che spingono una donna ad una scelta così forte, né tantomeno, si preoccupano di disporre concreti  interventi economici   ed un giusto ed adeguato percorso di supporto per aiutare la donna a capire ed informarla sui suoi diritti e  su quelli del bambino. E poi, ancora, vi è tanta confusione in merito alla funzione ancora incerta del medico obiettore, soprattutto quando una donna lo incontra all’inizio del suo calvario. La stessa donna non può anche subire una sorta di test morale da parte di un professionista, che potrebbe contribuire ad intensificare quel senso di colpa che comunque l’accompagnerà per tutta la vita e subire il giudizio incontestabile di una società che la addita e la bolla di essere una strega da cui prendere le distanze.

L’aborto è ancora un tabù, un argomento su cui c’è ancora tanto silenzio, mentre le donne, oggi, hanno bisogno di parlarne liberamente perché hanno bisogno di essere ascoltate ed assistite come meritano senza pregiudizi ed accuse gratuite.

 

 

 

 

 

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