Caduta in ascensore. Il risarcimento è ridotto per la preesistenza di problemi deambulatori della danneggiata

Noi e il Condominio

Di

di Maurizio Tarantino (FONTE: www.libricondominio.it) 

La caduta in ascensore di una persona con gravi difficoltà motorie legittima il risarcimento del danno a carico del condomino. Tuttavia, l’entità del risarcimento è diminuita per via del concorso dello stesso danneggiato. Tribunale di Latina 27 marzo 2020, n. 634

Il caso. A causa della velocità dell’ascensore in discesa, l’attrice sobbalzava violentemente e, per l’effetto, cadeva per terra all’interno dello stesso impianto. All’apertura delle porte, l’attrice veniva soccorsa e trasportata in ospedale con 30 giorni di prognosi e necessità di intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. Per i motivi esposti, il Condominio è stato chiamato in giudizio per esclusiva responsabilità dell’evento.

La responsabilità del Condominio. A seguito dell’istruttoria di causa era emerso che la danneggiata fin dal 1989 presentava un deficit di deambulazione e ipostemia agli arti inferiori,di talché aveva subìto 5 fratture negli ultimi 6 anni. Difatti, l’attrice, che faceva già uso di una stampella e un tutore alla caviglia destra a seguito di un intervento chirurgico al femore, confermava di essere caduta all’interno dell’ascensore, a causa di un improvviso, brusco movimento dello stesso, al momento di fermarsi al piano terra. Detto ciò, secondo il giudicante, non poteva essere negato il sobbalzo dell’ascensore e la contestuale caduta della danneggiata. Dunque, la responsabilità del Condominio all’interno del quale era posto l’ascensore era innegabile alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in ordine all’art. 2051 c.c.. Infatti, secondo il giudicante, non era venuto meno il dovere di custodia e di vigilanza del Condominio, non potendosi ritenere interrotto il rapporto tra il responsabile e la cosa comune quale è l’ascensore per il solo fatto di avere il Condominio stipulato un contratto di manutenzione con la ditta predisposta.

Il risarcimento dei danni. In generale, in tema, giova ricordare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., il risarcimento deve comprendere il danno emergente (le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all’epoca precedente all’avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato). Premesso ciò, secondo il giudice, la caduta dovuta da un sobbalzo della cabina dell’ascensore non avrebbe provocato in qualunque altro soggetto conseguenze disastrose simili a quelle dell’attrice proprio alla luce delle risultanze processuali, da cui era emerso per stessa ammissione dell’attrice che già soffriva di una patologia determinante undeficit della deambulazione e progressiva riduzione della forza muscolare degli arti inferiori (tanto che era invalida al 100%). Di conseguenza, in applicazione dell’art. 1227 c.c. – laddove la condotta colposa o la scarsa diligenza dell’attrice consisteva nel fatto che essa stessa avrebbe dovuto, dopo le plurime fratture subìte in pochi anni e data la sua malattia,muoversi o accompagnata o con un sostegno più concreto della stampella, quale ad es. un tutore o “girello”- il giudice ha ritenuto realistico valutare nel 70%l’incidenza causale dovuta alla situazione della stessa attrice, con conseguente decurtazione nella medesima misura di quanto liquidato secondo i calcoli del CTU.

In conclusione, il Condominio è stato condannato a versare in favore dell’attrice, applicata la decurtazione suddetta del 70%, una somma a titolo di danni non patrimoniali

FONTE: www.libricondominio.it

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