Istruzioni per una corretta raccolta differenziata in condominio. Il Tar Sicilia detta le regole

Raccolta differenziata in condominio: croce e delizia di molti amministratori. Recentemente è intervenuto il TAR. Sicilia, sez. Catania, che con sentenza 20 gennaio 2021, n. 191, ha posto fine ad una lunga querelle tra il Comune di Messina e l’ Anaci

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Fonte: Redazione www.condominiocaffe.it

Gli Amministratori si pongono non pochi problemi di ordine pratico e, infatti, molti degli stabili non hanno locali preposti ad ospitare i bidoni delle dimensioni necessarie alla raccolta dei rifiuti di un intero condominio (5 Mastelli ogni 10 unità abitative), né hanno personale adeguato alle proprie dipendenze per potere cooperare con gli operatori della raccolta. Recentemente è intervenuto il TAR. Sicilia, sez. Catania, che con sentenza 20 gennaio 2021, n. 191, ha posto per ora fine ad una questione intentata da alcuni amministratori contro il Comune di Messina.

La raccolta differenziata in condominio. A seconda delle regole sulla differenziata adottate dal singolo Comune, sull’amministratore ricade sempre l’obbligo di ricevere, custodire i contenitori e informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti e il loro utilizzo. È quindi l’amministratore che deve innanzitutto: comunicare ai condomini la ripartizione dei giorni della settimana a seconda della raccolta dei rifiuti (preferibilmente con l’invio di una circolare o di un depliant illustrativo); posizionare i cassonetti della raccolta comune. Ad ogni modo è l’assemblea condominiale a decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata (con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea). In mancanza di una delibera assembleare, è l’amministratore a provvedere direttamente.

Il caso del Comune di Messina. Nel 2019, il Comune di Messina con alcuni provvedimenti aveva ordinato agli amministratori di comunicare al dipartimento delle Entrate Tributarie i dati dell’anagrafe condominiale; apporre ai sensi dell’art. 1129, comma, 5 c.c., in area condominiale comodamente visibile anche dall’esterno, una targa recante l’indicazione e le informazioni personali del professionista e dove vengono svolte le attività di amministratore.

Le contestazioni. Da quanto appreso dall’ordinanza, sia la richiesta dell’anagrafe condominiale che della targa dell’amministratore, rappresentato strumenti idonei all’identificazione dei soggetti interessati dalle norme poste al regolare svolgimento della raccolta differenziata. Difatti, l’Ordinanza Sindacale attribuisce al condominio, e nello specifico all’Amministratore, la responsabilità di vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti e del loro conferimento nei mastelli. Nel caso in cui i rifiuti non fossero correttamente differenziati, il gestore non provvederà alla loro raccolta e notificherà all’Amministratore un “avviso di non conformità”. Ricevuto tale avviso il condominio dovrà poi provvedere nell’arco di 24 ore a ritirare i rifiuti per procedere ad una loro corretta differenziazione.

Il ricorso dell’associazione. Avverso il provvedimento, ANACI aveva proposto ricorso innanzi al TAR eccependo che i provvedimenti del Comune costituivano una modalità di raccolta differenziata più gravosa, complessa ed onerosa rispetto alle abitazioni singole.

Le contestazioni del Comune. Richiamando quanto affermato dalla difesa del Comune e, dunque, come da provvedimento in esame, quanto ai dati contenuti nell’anagrafe condominiale, il pericolo di un loro errato trattamento era espressamente scongiurato dallo stesso regolamento, il quale individua l’organo comunale, ossia il Dipartimento delle Entrate Tributarie, che dovrà gestire il trattamento stesso. Inoltre, secondo la difesa del Comune, era da escludersi qualsiasi responsabilità personale degli amministratori di condominio, avendo il Comune fatto esclusivo riferimento alla disciplina civilistica secondo cui all’amministratore di condominio “sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto” (art. 1131 c.c.).

Il difetto di legittimazione. Oltre a ciò, il giudice ha precisato nel provvedimento in commento che l’associazione ricorrente difettava di legittimazione attiva, potendo essa agire allorquando vengano adottati provvedimenti cui effetti si esauriscano in una lesione diretta del proprio scopo istituzionale. Difatti, nel caso in esame, era in rilievo il solo interesse di una ridotta porzione degli associati – da identificarsi negli amministratori di condominio che operavano specificamente nel territorio del Comune di Messina. Per i motivi esposti, il ricorso di ANACI è stato rigettato e, per l’effetto, è stato confermato il provvedimento del Comune di Messina.

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