Con il Decreto legge 22 marzo 2021, n.41 (Decreto “Sostegni”) viene concesso un bonus ai collaboratori sportivi che per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno “cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.
È quanto riportato nell’art.10 commi da 10 a 15 del DL Sostegni. Sarà la società Sport e Salute S.p.a. ad erogare l’indennità di 350 milioni di euro durante tutto il 2021, commisurata ai compensi del 2019 e determinata come segue:
- 3600€ per i soggetti che hanno ricevuto compensi nel 2019 sopra i 10mila euro annui
- 2400€ per i soggetti che hanno ricevuto compensi nel 2019 tra 4mila e 10mila euro annui
- 1200€ per i soggetti che hanno ricevuto compensi nel 2019 inferiori a 4mila euro annui
Il collaboratore sportivo come requisito per accedere al bonus, che non concorre alla formazione del reddito, deve, sì aver avuto contratti di collaborazione cessati, ridotti o sospesi nel corso del 2019 o 2020, ma con:
- il comitato Olimpico Nazionale (CONI)
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
- federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate riconosciute dal CONI e CIP
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Chi non ha mai goduto dei benefici potrà inviare la domanda tra il 1 ed il 15 aprile direttamente sulla piattaforma informatica della società Sport e Salute S.p.a., già in funzione e prevista nell’art.5 del DL 6 aprile 2020.
Mentre per quanto riguarda quei soggetti che avevano già goduto di precedenti bonus negli scorsi decreti, la società Sport e Salute S.p.a. ieri ha comunicato dal proprio sito che, qualora i requisiti persistano, devono confermare se l’attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata, ridotta o sospesa a causa del COVID, “nonché di non essere beneficiari di altri redditi, quali:
- reddito di cittadinanza
- reddito di emergenza
- redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
- redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;
- prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto.
Giacomo Mele
Tags: sostegno sport, Draghi, sostegno allo sport