Sismabonus, un riepilogo

Cos’è il sismabonus? Vediamo qui un breve riepilogo dei tratti essenziali della figura.

Noi e il Condominio

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Il sismabonus è previsto dalle norme di cui all’art. 16 co. 1bis-septies del D.L n. 63/2013; tali norme rappresentano uno sviluppo di quanto previsto tra gli interventi di recupero alla lett. i dell’art.16-bis D.P.R. n. 917/1986.

Il sismabonus rientra poi anche nel superbonus come intervento trainante e può essere oggetto dell’opzione cessione/sconto in fattura di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Interventi di recupero e misure antisismiche, la norma base

Abbiamo detto che il sismabonus è uno sviluppo di una norma già presente tra gli interventi di recupero.

Infatti, l’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 (il T.U.I.R., Testo Unico Imposta sui Redditi) già prevedeva la detrazione del 36% dall’IRPEF con un tetto massimo di 48.000 euro per determinati interventi detti di interventi di recupero; in realtà attualmente e sino al 31 dicembre 2021 la detrazione è del 50% ed il tetto di spesa su cui essa è calcolabile è di 96.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali di parti importo.

L’intervento può essere eseguito solo su immobili residenziali.

Tra gli interventi agevolati rientra anche quello di adozione di misure antisismiche.

In particolare si agevolano gli interventi “i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

Tale previsione normativa è all’origine del c.d. sismabonus. Quindi, salvo le norme specifiche, e in quanto ad esse compatibili, il sismabonus è regolato dalle norme sugli interventi di recupero.

Sismabonus

Passiamo ora al sismabonus.

L’art. 16 D.L. n. 63/2013 prevede l’agevolazione per le spese di esecuzione di interventi di adozione di misure antisismiche a particolari condizioni tecniche e agevolative (co.1-bis-1-septies).

Il co.1-bis parte proprio dagli interventi di cui alla cit. lett. i e prevede che qualora gli stessi siano eseguiti ad ulteriori condizioni, l’agevolazione è del 50%, il tetto di spesa è di 96.000 euro e le quote in cui si può dividere la detrazione sono in cinque e non in dieci anni.

In sintesi, si deve trattare di interventi di adozione di misure antisismiche previste dall’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986, con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1 gennaio 2017 ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive (co.1-bis e ter).

Rispetto agli interventi di recupero ordinari, la platea dei beneficiari e degli interventi e chiaramente più amplia: rientrano infatti anche le costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

Come ha chiarito l’AdE, “la detrazione spetta non solo alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ma anche agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)” (v. ad es. Circ. n. 7/2021).

Questo è quanto previsto dai co.1-bis e ter.

Sismabonus con passaggio di classe

 Se gli interventi di cui ai co.1-bis e ter portano ad una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Se il passaggio è a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento (co.1-quater).

Se poi tali passaggi avvengono per interventi di sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni passano rispettivamente, al 75 per cento e all’85 per cento. L’ammontare delle spese resta non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (co.1-quinques).

Tutte le detrazioni del sismabonus sono fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti aventi le loro stesse finalità sociali dei istituti (co.1-quinques).

Sismabonus con demolizione e ricostruzione di interi edifici e successiva alienazione

I co. 1-septies prevede poi la particolare ipotesi di detrazione (per interventi di cui al co. 1-quater) nei comuni delle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare”, che entro trenta (con la conversione in legge del D.L. n.77/2001, il termine precedente di diciotto mesi è divenuto di trenta) mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente, nella misura del 75% (per passaggio di una sola classe) e 85% (per passaggio di due) del prezzo della singola unità immobiliare, come risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro il tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Tutte le agevolazioni viste sin qui sono attualmente previste sino al 31 dicembre 2021.

Quali gli adempimenti del sismabonus?

In breve: oltre agli adempimenti previsti per gli interventi di recupero (ad es. certificazione delle spese effettivamente sostenute rilasciata dall’amministratore di condominio, conservazione della necessaria documentazione in originale, notifica alla ASL etc.), l’asseverazione redatta (e depositata) secondo il D.L. n. 63/2013 e il D.M. 58/2017 e succ. modif.

Sismabonus superbonus e opzione cessione/sconto

 Come molti sapranno, il sismabonus rientra tra gli interventi trainanti del superbonus: cioè gli interventi di cui sopra sono agevolati, piuttosto che con le aliquote qui viste, con l’aliquota del 110 per cento per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022; devono però alcune condizioni però sono diverse (rispetto al sismabonus ordinario): ad es. quanto ai beneficiari, immobili, etc. e vanno rispettate (anche) le regole specificamente previste per il superbonus.

Inoltre il sismabonus, sia nella versione di cui ai co.1-bis-septies che nella versione “arricchita” del superbonus, rientra nell’elenco di cui all’art. 121 Decreto Rilancio delle previsioni agevolative, per le quali oltre alla fruizione diretta è possibile esercitare l’opzione cessione del credito d’imposta/sconto in fattura, con termine sino al dicembre 2021 per il sismabonus “ordinario” e sino al 31 dicembre 2022 per il super sismabonus.

FONTE: www.condominioweb.com

Autore: Valentina Papanice

 

 

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