Adeguamento antincendio dei box auto in condominio. Pagano solo i proprietari esclusivi

Noi e il Condominio

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Solo i proprietari pagano per l’adeguamento antincendio dei box auto.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24166 dell’8 settembre 2021.

L’obbligo di contribuire alle spese si fonda sull’utilità che a ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune. Se la cosa oggetto dell’intervento non può servire a uno o più condomini non vi è obbligo di contribuire alle spese.

La Corte di è pronunciata sul ricorso proposto dalla proprietaria di un appartamento in condominio contro la delibera che aveva ripartito le spese dei lavori antincendio delle autorimesse interrate a carico di tutti i condomini. In particolare, aveva imputato i due terzi delle spese ai proprietari dei box auto, e il restante terzo agli altri condomini. Secondo la ricorrente (non proprietaria di alcun box) le spese andavano invece poste a carico dei soli proprietari esclusivi delle autorimesse.

La Corte d’appello aveva respinto il ricorso della condomina. Motivo? Le misure antincendio in questione avevano potenziato il godimento dell’edificio nel suo complesso. Aveva reso più sicura la fruizione delle parti comuni anche a favore dei condomini non proprietari delle autorimesse. La Cassazione ha dato invece ragione alla condomina.

Pagano solo i proprietari dei box

Secondo la Corte, “vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese attinenti a parti dell’edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e adempiano, attraverso le opere poste in essere, a una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l’intero edificio condominiale. Qualora invece [come nel caso in esame] l‘utilità riguardi la singola proprietà esclusiva e l’intervento non possa in alcun modo servire a uno o più condomini, non sussiste il loro obbligo a contribuire alle spese relative”.

Si tratta di un princìpio affermato nell’articolo 1123 del codice civile, che prevede il criterio di ripartizione delle spese relative alle parti comuni in proporzione all’uso (comma 2) o all’utilità (comma 3).

Adeguamento antincendio 

Solo i proprietari pagano per l’adeguamento antincendio dei box auto. è sbagliato quindi porre le spese per l’adeguamento antincendio a carico di tutti i condomini. Secondo i giudici, occorre distinguere tra le spese che riguardano la sicurezza dell’intero edificio (come ad esempio la centrale termica e il locale Enel) e quelle relative alle sole autorimesse.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha tratto nessuna utilità dai lavori sulle autorimesse. Tali lavoririguardavano interventi sulla proprietà privata, al fine di rendere agibili i boxes, dopo che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio aveva riscontrato difformità tra i progetti consegnati e lo stato di fatto“.

Il fatto poi – continua la Cassazione – che le opere poste in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condomini che utilizzano i garage, in quanto costituiscono un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condomini, non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l’art. 1223, comma 2, c.c. pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo“.

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Per approfondire: www.condominiocaffe.it

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