Per introdurre il divieto di parcheggio in cortile serve il consenso di tutti i condomini. Le modifiche al regolamento condominiale che introducono il divieto di parcheggio su spazi o aree comuni devono essere approvate all’unanimità, pena la nullità delle stesse.
Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con la sentenza n. 4789 del 29 ottobre 2021.
Tutte clausole di natura contrattuale, che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto agli altri. Come tali, per essere inserite nel regolamento condominiale richiedono il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio. Quindi, per introdurre il divieto di parcheggio in cortile serve il consenso di tutti i condomini
Limiti ai diritti dei condomini
Il tribunale ha dato ragione ai condomini. Secondo il giudice, le nuove disposizioni non si limitano a disciplinare l’uso delle cose comuni, ma incidono su diritti soggettivi dei condomini. Quindi, l’assemblea avrebbe dovuto approvarle all’unanimità.
Si tratta, in altri termini, di clausole di natura contrattuale, perché incidono, limitandoli, sui diritti dei singoli proprietari.
Nel caso in esame, sono state impugnate parti del regolamento che incidono su diritti soggettivi dei condomini: il diritto di utilizzare il cortile e gli altri spazi comuni, nonchè il diritto di delegare altri condomini o terzi a partecipare in assemblea. Tutte norme che richiedono il consenso unanime per essere valide ed efficaci.
Il principio
Sul punto, la giurisprudenza è costante nell’affermare che “Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta, essendo esse costitutive di oneri reali o di servitù prediali da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l’opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti o di altre porzioni immobiliari dell’edificio condominiale; mentre per la variazione di clausole che disciplinano l’uso delle cose comuni è sufficiente la deliberazione assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall’art. 1136, secondo comma, cod. civ.” (Cass. civ. n. 5626/2002).
In conclusione, la domanda formulata dai condomini deve ritenersi fondata. Per introdurre il divieto di parcheggio in cortile serve il consenso di tutti i condomini. Le modifiche al regolamento condominiale sono nulle, con condanna del condominio alle spese processuali.