Ipoteche dell’Agente per la riscossione: cosa sono, come reagire

Fisco, Giustizia & Previdenza

Di

Avv. Giuseppe Giannone

Le attività dell’Agenzia Entrate riscossione (la ex Equitalia), dopo ben 18 mesi di sospensione a causa dell’emergenza COVID, sono ormai riprese come ben noto ai destinatari di comunicazioni varie (intimazioni di pagamento, avvisi di vendita all’asta, preavvisi di iscrizione ipotecaria, ecc.) da parte dell’agente per la riscossione.

Con riferimento alla iscrizione ipotecaria, ricordiamo che questa è una forma di garanzia del credito vantato, ma non è (ancora) un vero e proprio atto di esecuzione: l’esecuzione avverrà successivamente con il pignoramento e la vendita all’asta del bene.

L’iscrizione viene effettuata per un valore doppio rispetto al valore del credito (e con un credito minimo di €20.000,00, mai al di sotto), ma è assolutamente indispensabile che sia “preannunciata” con un termine congruo (30 giorni): in caso di iscrizione senza preavviso, l’ipoteca è addirittura nulla, e va cancellata a cura e spese dell’Agente per la riscossione che la ha (illegittimamente) disposta.

Questo perché il termine di grazia serve al debitore per pagare in tutto o in parte (in misura tale da scendere al di sotto della soglia di €20.000,00), ovvero per presentare una istanza di rateazione, ovvero ancora per produrre documenti utili alla eliminazione/riduzione del debito.

A seguito dell’iscrizione di ipoteca (dopo almeno 6 mesi), se il debito rimane impagato, non rateizzato – oppure si è decaduti dalla rateazione per non aver pagato dieci rate – e non è neanche oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, l’agente della riscossione potrà procedere al pignoramento (il credito però deve essere di almeno €120.000,00) e alla vendita dell’immobile, sempre che il bene rientri nelle condizioni previste dalla legge (in caso si tratti di unico immobile posseduto, non di lusso, e nel quale il debitore ha residenza e domicilio effettivo, l’agente per la riscossione non potrà procedere ma, eventualmente, potrà inserirsi in una procedura avviata da altri creditori).

L’immobile sul quale grava l’ipoteca può essere nel frattempo utilizzato e, con una procedura apposita concordata con l’Agente per la riscossione, venduto dal proprietario prima di un’eventuale esecuzione forzata che porterebbe al drastico deprezzamento del bene.

È sempre da suggerire questa alternativa, che consente al debitore di realizzare un prezzo più alto di quello derivante da un’asta, con possibilità, magari, di un residuo a suo favore dopo il saldo delle cartelle che hanno generato l’ipoteca (e il pagamento di queste potrebbe anche realizzarsi con la caparra o con un acconto sulla vendita dell’immobile) con il quale provvedere poi ad una rateazione sull’eventuale residuo e alle esigenze di vita sue e del proprio nucleo familiare.

E, questo, nella ipotesi che non ci siano vizi nella procedura seguita dall’Agente per la riscossione, così come cartelle prescritte (prima della iscrizione ipotecaria): in tal caso, con i dovuti tempi e modalità, va valutata la possibilità di presentare un ricorso tributario per far valere le proprie ragioni.

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