La soccombenza delle Agenzie fiscali nelle procedure concorsuali – Cram Down –

Fisco, Giustizia & Previdenza

Di

Avv. Luigi Benigno

docente Università Federiciana Popolare

I debiti fiscali non costituiscono più un impedimento insuperabile alla soluzione della crisi d’impresa né a quella del debitore persona fisica.

La Legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del D.L. n. 125/2020, ha introdotto importanti novità alla legge fallimentare, anticipando, attraverso le modifiche apportate agli articoli 180, 182 bis e 182 ter della legge fallimentare, anticipando l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva previste dall’art. 48, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la cui entrata in vigore è slittata al 16 maggio 2022 a causa della crisi pandemica.

La legge n. 159/2020 è stata varata per rispondere all’esigenza di far fronte alla crisi economica determinata dal Covid-19, per consentire alle imprese in crisi di accedere alle procedure concorsuali, cosiddette minori, al fine di scongiurarne il default.

Con essa il legislatore ha posto rimedio all’inerzia degli enti fiscali nelle procedure diverse dalla liquidazione, anche quanto lo Stato ne avrebbe ricevuto un effetto economicamente più vantaggioso. 

Ora, nell’ambito del concordato preventivo il Tribunale può omologare anche qualora non vi sia il voto dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali, o quando esse esprimano il proprio dissenso con il voto contrario, quando l’adesione da parte dei predetti enti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 l. fall., e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

 

Analogamente, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, al comma quarto dell’art. 182 bis l. fall., è stata inserita la possibilità per il Tribunale di omologare l’accordo in mancanza di adesione dell’Erario e degli enti di previdenza obbligatoria quando la predetta adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti, richiesta dal primo comma del medesimo art. 182 bis ai fini della conclusione degli accordi. 

Con il Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021, l’art. 20, comma 1, lett. a), ha fornito la possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche qualora gli enti fiscali non aderiscano alla proposta.

Ciò consente oggi alle imprese e ai debitori civili di comporre la crisi economico/finanziaria e/o patrimoniale avendo di fatto disposto non un vantaggio per l’istante ma per lo Stato, in quanto, al fine di evitare un’azione di responsabilità, in antecedenza i funzionari a ciò deputati esprimevano il loro dissenso con il voto contrario, a prescindere da una valutazione di convenienza.

Nella attuale condizione di crisi di migliaia di imprese e famiglie, quindi, il peso del debito nei confronti dell’erario, sussistendone tutti gli altri requisiti di accesso ad una delle procedure concorsuali per il superamento della crisi, non costituisce più un ostacolo.

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