False asseverazioni di conformità edilizia e responsabilità del tecnico progettista

Asseverazioni non veritiere. Scatta il reato di falsità ideologica per il tecnico progettista, anche se le opere asseverate non vengono realizzate

Noi e il Condominio

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Ogni pratica edilizia, dal permesso di costruire alla SCIA, CILA e CILAS, richiede una serie di dichiarazioni da parte del richiedente, da sottoscrivere con formula di asseverazione.
La semplificazione amministrativa ha portato, negli anni, alla progressiva sostituzione di molte di queste dichiarazioni con attestazioni rilasciate da tecnici abilitati, che certificano la conformità delle opere edilizie agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale. Ciò consente di velocizzare la macchina burocratica ma, al contempo, nasconde tutta una serie di insidie e carica di responsabilità i tecnici abilitati, che attestano la conformità edilizia sotto responsabilità penale ex art. 481 c.p. In pratica, la formula di asseverazione resa dal tecnico serve per “certificare” il buon esito del controllo preventivo effettuato da egli stesso. Il tecnico, per conto del cittadino, effettua le verifiche di controllo che spettano anche alla P.A.
Nelle pratiche edilizie, il tecnico abilitato dichiara la sussistenza di molti requisiti previsti dalla normativa, che si possono sintetizzare in due principali categorie:
– Stato dei luoghi di fatto e di diritto ante opera (ad esempio, lo stato Legittimo);
– Conformità dell’intervento edilizio rispetto al DPR n. 380 del 2001 e nei confronti degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi locali.

Abusi edilizi

Nel caso in cui sia presente un abuso è necessario chiedere la sanatoria edilizia e successivamente la doppia conformità. Il tecnico abilitato deve quindi verificare la conformità dell’immobile e indicare i dati nell’asseverazione.
Ricordiamo che l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa vigente (ad esempio, al superbonus 110%) è negato per tutti gli abusi edilizi non sanati e per le strutture che presentano una discordanza tra progetto e costruito superiore al 2%.
Pertanto, se è presente un abuso o una difformità, è necessario richiedere un certificato di conformità urbanistica. In pratica deve essere documentata la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato realizzato.

La normativa

La norma di riferimento è l’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001 (in materia di responsabilità per le opere soggette a SCIA), ai sensi del quale il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitari

Responsabilità penale

L’asseverazione viene resa da un tecnico abilitato sotto responsabilità penale ex articolo 481 del codice penale. Ai sensi di tale articolo, “chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro”.

Falsa asseverazione. È reato anche se le opere non vengono realizzate

Di recente, al Corte di Cassazione (sentenza n, 41814 del 7 novembre 2022) ha affermato che il tecnico che, in veste di progettista, asseveri falsamente una conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale, è responsabile del reato di falsità ideologica in certificati di cui al citato art. 481 del codice penale.
I giudici di legittimità hanno altresì precisato che il reato di falsità ideologia ha natura istantanea e, pertanto, il tecnico progettista che assevera il falso è punibile anche nel caso in cui le opere asseverate, di fatto, non vengano poi realizzate.
A nulla rileva che le opere in questione, dopo la presentazione della SCIA, non vengano realizzate. Infatti, l’asseverazione ha natura istantanea e – precisano i giudici – ha “natura di certificato ex art. 481 c.p. per quel che riguarda non solo la descrizione dello stato dei luoghi e la ricognizione di eventuali vincoli esistenti sull’area oggetto dell’intervento edilizio, ma anche, e soprattutto, la rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio”.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

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