Allagamenti. il Comune paga i danni se il sistema di drenaggio urbano è inadeguato

Un comune condannato a risarcire i danni subiti da un privato dopo bombe d’acqua e conseguenti allagamenti per problemi di drenaggio urbano

Noi e il Condominio

Di

Una recente ordinanza della terza sezione civile del Tribunale di Palermo del 12 aprile 2023, ha condannato il Comune a risarcire i danni subiti dal proprietario di una villa allagata a seguito di abbondanti precipitazioni. La responsabilità dell’ente è stata qualificata dal giudice come “mancata custodia” del sistema pubblico di raccolta e drenaggio urbano delle acque meteoriche. Una decisione tanto più attuale se ripensata alla luce delle tragiche alluvioni che hanno colpito diverse zone dell’Emilia Romagna, e delle polemiche che ne sono scaturite sulle presunte carenze di manutenzione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici preposti.

Si tratta di eventi atmosferici estremi che, però, non sempre configurano il “caso fortuito” idoneo a liberare gli enti pubblici da responsabilità. Ogni situazione va valutata caso per caso, senza dimenticare che, in tema di danni da mancata custodia, l’onere di fornire la “prova liberatoria” del caso fortuito grava sul soggetto custode. Onere che, nel caso preso in esame dal Tribunale di Palermo, non è stato soddisfatto dal Comune, che è rimasto contumace in giudizio.

Il fatto

La vicenda riguarda l’azione risarcitoria promossa da un cittadino contro il Comune, per ottenere il risarcimento dei danni causati dall’allagamento della villa di sua proprietà nell’agosto e nell’ottobre del 2018, in occasione di abbondanti precipitazioni meteoriche. Danni che avevano interessato, in particolare, le pareti interni ed esterne dell’unità immobiliare, la piscina, l’impianto elettrico, infissi, parquet, giardino e diversi beni mobili.

Il consulente tecnico nominato dal giudice, confermato quanto già rilevato dal perito di parte nella fase cautelare, ha individuato le cause dei danni lamentati dal proprietario della villa all’inadeguatezza del sistema di drenaggio urbano ad intercettare e smaltire, nel tratto stradale di interesse, le acque di scorrimento superficiale, provenienti dalle abbondanti piogge, attraverso il collettore fognario.

Alla luce di tali accertamenti, il Tribunale ha condannato il Comune al pagamento di circa 53mila euro di danni.

Forti precipitazioni, drenaggio urbano inadeguato, responsabilità oggettiva e caso fortuito

La responsabilità dell’ente pubblico è stata ricostruita in termini di “responsabilità per mancata custodia” del sistema di drenaggio delle acque bianche. La norma di riferimento è l’art. 2051 del codice civile, ai sensi del quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Norma applicabile, nel caso di specie, al Comune, in qualità di “custode” e, dunque, responsabile del sistema di smaltimento delle acque bianche.

L’art. 2051 c.c. individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un’ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò vuol dire, in parole semplici, che il soggetto custode (nel nostro caso, il Comune), proprio in forza di tale sua qualità, risponde sempre dei danni cagionati dalla cosa in custodia, anche se tali danni non sono riconducibili ad un suo specifico comportamento colposo. Per questo si dice anche che l’art. 2051 c.c. individua una specie di responsabilità “senza colpa”: è sufficiente che il soggetto danneggiato dimostri l’esistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento dannoso; deve poi dimostrare il rapporto di causa-effetto tra danni subiti e cosa in custodia.

A questo punto, il soggetto custode ha un solo modo per liberarsi da ogni responsabilità: fornire la prova del “caso fortuito”, cioè dimostrare che i danni sono stati causati da un evento esterno alla propria sfera di controllo e custodia, assolutamente imprevedibile ed inevitabile, che è la vera causa dei danni lamentati.

Il caso fortuito è spesso legato a un evento naturale

Il caso fortuito può essere integrato anche da comportamento di un terzo, o anche dello stesso danneggiato che, ad esempio, con sua imprudenza o negligenza, abbia contribuito in tutto o in parte al verificarsi del danno. Il più delle volte, però, il caso fortuito è costituito da un evento naturale. Si pensi, ad esempio, ad un evento atmosferico estremo, come delle precipitazioni eccezionalmente abbondanti e/o prolungate nel tempo.

La prova del caso fortuito, come detto, spetta al soggetto custode. Nel nostro caso al Comune che, però, non ha assolto tale onere probatorio. L’Ente, infatti, non ha sostanzialmente contestato i fatti riferiti dal proprietario della villa nella fase cautela del giudizio e, nella successiva fase di merito, non si è nemmeno costituito in giudizio, rimanendo contumace. Il soggetto danneggiato, invece, ha assolto il proprio onere probatorio: prove che hanno trovato riscontro nella perizia del consulente tecnico d’ufficio. Da qui la decisione del Tribunale di Palermo di condannare il Comune.

Giuseppe Donato Nuzzo  (FONTE: Tekcnoring.com)

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