Pergotenda: l’aggiunta di fioriere non muta la funzione

Niente titolo edilizio: le fioriere poste ai lati della pergotenda non creano un volume rilevante dal punto di vista edilizio

Noi e il Condominio

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La pergotenda non muta la sua funzione se vengono apposte delle fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta e di teli in pvc pesante avvolgibile sul quarto lato: la struttura rimane facilmente amovibile e le fioriere ai lati non creano un nuovo organismo edilizio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6035 del 20 giugno 2023.

Annullato l’ordine di rimozione del Comune. Le fioriere ai lati non cambiano la funzione. La struttura in alluminio, costituita da pilastrini e traverse dove scorre una tenda retrattile, rimane nell’ambito degli interventi di edilizia libera.

Il fatto

Un bar ristorante decideva di abbellire la pergotenda in alluminio posizionata nell’area antistante il locale, posizionando delle fioriere a delimitazione di tre lati dell’area coperta (privata ma aperta al passaggio pedonale pubblico), mentre sul quarto lato venivano installati due teli in pvc pesante tipo avvolgibile.

Successivamente, il Comune ingiungeva la rimozione di tale struttura perché ritenuta un abuso edilizio. Secondo l’ente, le modifiche apportare realizzavano un ampliamento del locale con creazione di nuova volumetria e di superficie utile, a causa non solo del il tipo di struttura, ma anche per l’aggiunta delle fioriere e dei due teli avvolgibili.

Il provvedimento, però, è stato annullato dal TAR, presso cui il titolare dell’attività commerciale aveva presentato ricorso. Secondo i giudici, l’installazione di una tenda retrattile montata su una struttura fissa in alluminio anodizzato (pergotenda) non costituisce intervento di nuova costruzione né di ristrutturazione edilizia e, conseguentemente, non avrebbe richiesto alcun titolo edilizio.

La pergotenda delimitata da fioriere

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR. La tesi del Comune sulle caratteristiche della struttura di supporto della copertura è sbagliata. Infatti, la struttura descritta è in sé necessaria “a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento, senza fornire ulteriori elementi in base ai quali ritenere che essa oltre a svolgere questa imprescindibile funzione, e dunque di permettere il riparo dagli eventi atmosferici, avrebbe anche quella ulteriore di creare un volume rilevante dal punto di vista edilizio”.

L’elemento differenziale della c.d. “pergotenda”, rispetto a una mera tenda retrattile, consiste non già nella necessaria esistenza di una struttura di supporto, laterale o frontale, rigida e leggera (solitamente in alluminio) a sostegno del telo (la quale è invece in sé necessaria a mantenere in tensione ogni tenda esposta al vento, quanto piuttosto di una serie di profili rigidi (nella prassi c.d. “frangitratta”), distanziati loro di circa 50-100 centimetri, aventi la specifica funzione di dare alla copertura maggior resistenza strutturale alla formazione di sacche d’acqua o al carico nevoso accidentale (altresì consentendone la chiusura “a pacchetto”, anziché a rullo), tanto da consentirne l’utilizzo a copertura di superfici notevolmente più ampie (Cons. Stato, VI, 4 maggio 2022, n. 3488; 28 marzo 2023, n. 3134).

Le fioriere non creano nuovi volumi

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il provvedimento impugnato è inficiato dall’erroneo presupposto che, “attraverso la struttura di sostegno della tenda retrattile, si sia dato luogo ad una ristrutturazione edilizia in assenza di titolo a costruire, produttiva di nuovi volumi e superfici, quando invece per le caratteristiche strutturali e funzionali sopra indicate l’opera contestata non risulta eccedere l’esigenza di sfruttare l’area antistante i locali commerciali condotti in locazione dal ricorrente attraverso una copertura di volta in volta utilizzabile in base alle condizioni meteorologiche”.

La sentenza specifica infine che nessun mutamento di funzione è ricavabile dalla successiva apposizione di fioriere a delimitazione su tre lati dell’area coperta e di teli in pvc pesante avvolgibile sul quarto lato, i quali presentano caratteristiche di facile amovibilità e come tali non idonei a determinare alcuna creazione di un nuovo organismo edilizio.

Giuseppe Donato Nuzzo (FONTE: Teknoring.com)

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