Eternit. Per il risarcimento del danno in condominio basta la fattura?

Un altro caso di risarcimento in condominio: rimborsati i condomini che bonificano e riparano, a proprie spese, il tetto in eternit

Noi e il Condominio

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Il singolo proprietario esclusivo ottiene dal condominio il rimborso dei lavori che ha pagato di tasca sua per eliminare le infiltrazioni d’acqua nel suo appartamento. Decisive le foto delle macchie di umidità sul soffitto, l’inerzia dell’amministratore e la diffida del Comune a intervenire dopo che l’ASL ha rilevato la presenza di amianto sul manto di copertura. Per la quantificazione basta la fattura della ditta, anche se fra le parti manca un accertamento tecnico preventivo sui danni. È questo, in sintesi, quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 770 del 2 maggio 2023.

Mancata custodia e risarcimento del danno

I proprietari di un appartamento al terzo piano con sovrastante soffitta nel fabbricato condominiale citavano in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro appartamento a causa delle infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto in eternit dello stabile condominiale. Infiltrazioni causate, secondo i condomini, dallo stato di degrado e di abbandono della copertura e dal ritardo nei lavori di manutenzione, nonostante le numerose segnalazioni. Tanto che i proprietari, odierni attori, alla fine, decidono di fare da soli: si rivolgono ad una ditta di propria fiducia, realizzando a proprie spese gli interventi necessari, compresa la sostituzione della vecchia copertura in eternit. Circa 5500 euro di spese, di cui ora chiedono il rimborso al condominio.

Il tribunale, con la sentenza in commendo, ha confermato la responsabilità del condominio per mancata custodia del tetto, parte comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Secondo il giudice, i proprietari hanno fornito la prova in ordine al fatto che le infiltrazioni riscontrate nel loro appartamento sono derivate dalle lesioni che anno interessato per molti anni la copertura del fabbricato condominiale.

Ed invero – si legge nella sentenza – “sia pure in mancanza di un accertamento tecnico preventivo, mai richiesto dagli attori, e di una consulenza tecnica d’ufficio, che sarebbe stato inutile disporre nel presente giudizio, perché iniziato successivamente alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione del manto di copertura del fabbricato e dei lavori eseguiti dagli attori all’interno dell’unità immobiliare di loro proprietà. Molteplici elementi inducono a ritenere che i danni lamentati siano derivati da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto del fabbricato condominiale”.

Condominio inerte, danno e rimborso spese

Le infiltrazioni nell’appartamento e il degrado del tetto risultano confermata dal materiale fotografico fornito dai proprietari – e mai contestato dal condominio – oltre che dai testimoni ascoltati nel corso del giudizio.

Nel caso di specie, pesa anche la diffida dei condomini, alla quale l’amministratore rispondeva senza contestare la provenienza delle infiltrazioni, ma anzi dicendosi disposto ad intervenire con i necessari lavori di ripristino della copertura in eternit.

Ancora più decisiva risulta la diffida del Comune a procedere alla bonifica del manto di copertura in eternit; dal successivo sopralluogo della ASL emergeva inoltre “il cattivo stato di conservazione della copertura in cemento amianto con presenza di muffa, licheni e qualche rottura”.

Accertata la responsabilità del condominio per mancata custodia, considerato che le infiltrazioni sono state rimosse grazie ai lavori di manutenzione fatti dagli stessi proprietari a proprie spese, agli stessi il tribunale ha riconosciuto il risarcimento delle spese sostenute per i predetti lavori, corrispondenti all’importo riportato in fattura, “pur in mancanza del prezziario relativo alle singole lavorazioni, rispetto a quelle necessarie ai fini del recupero delle pareti dell’abitazione, anche in considerazione della estensione delle infiltrazioni nella camera da letto e nel soggiorno”.

Giuseppe Donato Nuzzo (FONTE: Teknoring.com)

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