Grandi opere? Dibattito inutile

Economia & Finanza

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Le norme sulle opere pubbliche anche quando vogliono apparire nuove e redatte nell’interesse del cittadino, della partecipazione, della trasparenza conservano sempre il“ trucco” , l’imbroglio.

 Uno degli esempi più lampanti è il cosiddetto dibattito pubblico previsto dal Codice Appalti sulle grandi opere pubbliche e, regolamentato con dpcm nel maggio 2018.

Nella patria della falsa democrazia trasparenza e partecipazione sui progetti importanti , vengono regolamentare 23 anni dopo la legge Barnier, che in Francia regolamenta il dibattito pubblico. Nel 2018 entra anche  nel Code de Environnement, che regola questo istituto come strumento : ”  per  garantire la partecipazione del pubblico all’elaborazione dei progetti di opere esplicanti un impatto  sull’ambiente :  il  dibattito  permette  di  enucleare  opzioni  alternative,  compresa quella   della   non   realizzazione del progetto:

Quali gli organismi garanti di queste finalità e chi li nomina?

IL dibattito è organizzato dalla Commission Nationale du Debat Public (CNDP), che affida alla Commissions Particulieres su Debat Public il compito di controllare lo svolgimento dei singoli dibattiti. Nel Codice dell’Ambiente la CNDP è“ autorità amministrativa indipendente“, formata da 25 membri oltre al presidente e a due  vicepresidenti, otto membri, precisamente un deputato e un senatore, nominati dai presidenti di Camera e Senato e sei eletti locali.

IL Regolamento disciplinante il dibattito pubblico italiano avrebbe potuto ispirarsi al modello francese invece è visibile l’impronta delle lobby e, presenta moltissime criticità. La prima considerazione è che il dpcm , che avrebbe dovuto dettare le regole per il dibattito pubblico è entrato, in vigore oltre due anni dopo la scadenza del termine fissato dal Codice appalti.

IL Consiglio di Stato nell’emanare il suo parere aveva rilevato due criticità, ma il legislatore se ne è fregato e le ha lasciate inalterate.

 Nel dibattito pubblico relativo ai lotti 1b della Salerno/Reggio Calabria alta velocità , a“ tracciato zig zag”, tra corridoi autostradale e tirrenico si verifica la distanza siderale rispetto alla definizione, che il  dpcm 76/2018 art 8 comma 2 fornisce di dibattito pubblico: organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni ” . 

Una definizione che evidenzia le modalità diverse di svolgimento del dibattito pubblico, a secondo  del contesto di riferimento per cui, anche se  è un istituto unitario,  molteplici saranno le fattispecie dei dibattiti pubblici suscettibili di realizzarsi. Sono 12 le diverse tipologie di opere pubbliche oggetto di dibattito pubblico e dipendente da soglie dimensionali (valore economico e ampiezza delle opere)  citate nell’Allegato.

Il dibattito pubblico può venire indetto , per le opere presenti nell’ Allegato e con importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, su richiesta: della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri interessati alla realizzazione dell’opera, di un Consiglio regionale o del Consiglio di una Provincia o di una Città metropolitana o di un Comune capoluogo di provincia territorialmente interessati all’opera, di uno o più Consigli comunali o Unioni di Comuni territorialmente interessati all’opera, se nel complesso rappresentativi di almeno centomila abitanti.

Su tale aspetto mi chiedo , visto le immense problematiche, che interessano l’attraversamento di Vicenza, perché non è stato richiesto il dibattito pubblico.

Ai fini della effettuazione del  dibattito pubblico un apposito organo, la Commissione nazionale per il dibattito entra in azione, ma dall’organismo francese differisce molto sul piano sostanziale.

IL D.P.C.M. prevede che la Commissione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presso il corrispondente Ministero ed è composta da quindici membri, il cui incarico ha durata quinquennale:  due designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di cui uno svolge le funzioni di Presidente della Commissione); tre designati dal Presidente del Consiglio; cinque designati rispettivamente dal Ministro dell’ambiente, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni culturali, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute; cinque nominati dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali, di cui due in rappresentanza delle Regioni, uno in rappresentanza dell’Unione Province italiane e due in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

IL regolamento sul dibattito pubblico stabilisce dunque ,che la Commissione venga formata da membri scelti da organi statali (di livello governativo, non parlamentare) sia rappresentativi delle Regioni e degli enti sub regionali: si tratta di una composizione mista, ma non paritaria poiché i membri di designazione statale sono il doppio degli altri; il regolamento in esame invece non prevede che i membri della Commissione abbiano requisiti di professionalità.

 Una Commissione nazionale per il dibattito pubblico come organo non  indipendente sia perché nominata dal  Governo centrale, quindi politicamente orientata e anche perché i suoi componenti sono in gran parte nominati dal Governo stesso, salvo quelli nominati dalle autonomie territoriali.

 Diversamente non poteva essere, posto che la qualifica di autorità indipendente non era presente nel Codice. Una riduzione del ruolo di indipendenza  dell’organo preposto al corretto svolgimento del dibattito pubblico, sia rispetto all’Autorità francese, ma anche a quella definita dalla legge regionale toscana sull’argomento.

La Commissione svolge funzioni di monitoraggio, verificando che il dibattito procede in maniera corretta.

Una funzione di proposta, richiamando regole di carattere generali per il corretto svolgimento del dibattito e promuovendo forme di contraddittorio. Infine ogni due anni la Commissione relaziona alle Camere,  entro il 30 giugno  sulle risultanze del monitoraggio svolto,  evidenziando le criticità emerse  e suggerendo soluzioni per eliminare squilibri nella partecipazione.

Riguardo alla partecipazione  il parere del Consiglio di Stato  aveva rilevato che lo schema di D.P.C.M. la prevede «ma in modo poco incisivo». Nulla però ha modificato il legislatore.

Figuriamoci, il partito del cemento e del tondino ,in Italia è la massima espressione del potere !

IL massimo si verifica nella norma, che prevede la nomina del titolare del potere di indire il dibattito pubblico da parte della  amministrazione aggiudicatrice. In soldoni RFI sull’alta velocità a, lo sceglie lei il soggetto !

Una norma criticabile posto, che un dibattito pubblico ha come titolare un soggetto scelto da chi deve realizzare l’opera e dev’essere un soggetto di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi ovvero nella gestione di attività di programmazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale, socioeconomica.

L’amministrazione aggiudicatrice deve: elaborar il dossier di progetto, descrivere  le soluzioni proposte nonché le valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici.

Se penso alle inadempienze proprio sugli impatti ambientali sul lotto 1 a, denunciate dal ministero dell’ambiente e non ottemperate  mi viene da piangere.

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