Servizio di Leva e spese

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La nostra Costituzione all’art. 52 stabilisce la sacralità, laica, del dovere di ogni cittadino di difesa nei confronti della Patria. Da ciò deriva l’obbligo insopprimibile, inderogabile, del servizio militare, la cui regolamentazione normativa avviene solo con legge dello Stato.

Nemmeno una legge dello Stato potrebbe sopprimere l’obbligo di leva, abrogarlo, infatti allo stato attuale risulta soltanto sospeso. La legge Martino che ne disciplina la sospensione è del 2004, quando si stabilì che “Le chiamate per  lo  svolgimento  del  servizio  di  leva  sono sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005”.

L’obiettivo è stato ovviamente quello di rivedere, in termini riduttivi, le dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina, dell’Aeronautica, le dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, quindi il relativo assetto strutturale e organizzativo, con i conseguenti risparmi di spesa dello Stato, anche se la professionalizzazione del personale militare ha comportato costi che erano stati sottovalutati.

Osservando i dati sulla spesa, secondo la Nato, nel 2023 l’Italia ha speso 28,6 miliardi per la difesa. Nel 2024 dovrebbe spendere 39,2 miliardi per raggiungere il 2% del Pil. Dai dati del documento programmatico pluriennale DPP della Difesa, nel 2023 l’Italia ha speso l’1,46% del Pil, nel 2024 spenderà l’1,43% e nel 2025 l’1,45%. I documenti Nato affermano che “il 2% del rapporto spese per la difesa/Pil è considerato ora un punto di partenza e non più un traguardo”.

Sottolineiamo che, attualmente, il servizio di leva può comunque essere “ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente o non è possibile colmare le vacanze di organico”. Il tutto può avvenire “mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.”

Il codice dell’ordinamento militare aggiunge inoltre in quali casi possa essere prevista tale eventualità: “se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’art 78 della costituzione,

se una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente, o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifica l’aumento della consistenza numerica delle forze armate”.

Infatti come la Costituzione dichiara, la nostra nazione ama la pace e ripudia la guerra, pertanto la difesa della patria è ammessa solo nel caso di aggressione subita e non per una mera smania di conquista di territori a danno di altri popoli.

Nel caso di richiamo del personale militare, per colmare le vacanze di organico, non possono essere comunque richiamati coloro che siano in servizio tra gli appartenenti alle forze di polizia o al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Progetto di legge per la riserva militare ausiliaria

Di recente in Italia è stato presentato un progetto di legge per la creazione di una riserva militare da mobilitare rapidamente in caso di grave minaccia per la sicurezza del Paese o di stato di emergenza. Presentato alla Camera dei Deputati l’8 febbraio 2024, il progetto di legge prevede la modifica di alcuni articoli del codice dell’ordinamento militare, per istituire una Riserva ausiliaria dello Stato nell’ambito delle Forze armate, con 10.000 unità di personale militare.

All’estero l’istituto della riserva ausiliaria è orami consolidato, in Italia si prevede di reclutarne il personale “esclusivamente dal bacino dei cittadini italiani che abbiano già prestato servizio quali volontari in ferma triennale (VFT) o volontari in ferma iniziale (VFI), dopo che siano stati collocati in congedo.”

Lo scopo è quello di poter contare su personale già formato e addestrato dalle Forze Armate, per poterlo mobilitare rapidamente in caso di una necessità urgente cioè  “sia in tempo di guerra o di grave crisi internazionale o, comunque, in situazioni di grave crisi suscettibili di ripercuotersi sulla sicurezza dello Stato, sia per la difesa dei confini nazionali, sia in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale”. Per gli stati di emergenza può essere autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali.

Gli stati o eventi di emergenza, in base al Codice della protezione civile, sono gli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” che per la loro intensità richiedono poteri straordinari per poter essere fronteggiati. Ad esempio nell’agosto 2023 è stato dichiarato con decreto lo stato di emergenza meteorologico per gli eventi alluvionali del mese di luglio 2023 in Lombardia, mentre ad ottobre 2023 il Consiglio dei ministri ha prorogato lo “stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”, che era stato dichiarato, mesi prima, per gestire gli arrivi di migranti via mare.

L’attuale proposta di legge si compone di due articoli, il secondo prevede un fondo nel bilancio di previsione del Ministero della difesa, “destinato al finanziamento della Riserva ausiliaria delle Forze armate dello Stato, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio ovvero da appositi provvedimenti legislativi”. Pertanto si aggiungerebbe un’ulteriore spesa determinata da necessità contingenti non trascurabili.

One Reply to “Servizio di Leva e spese”

  1. Trolli Maurizio ha detto:

    Ottimo articolo. Complimenti.

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