Appalto di lavori. Il condominio non è responsabile per gli stipendi non pagati

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 98 del 19 gennaio 2018, ha stabilito che nell’eventualità di stipendi non pagati in caso di appalto, il lavoratore non può recuperare le somme dal condominio-committente, poiché trattasi di soggetto che non esercita attività di impresa o professionale.

La vicenda decisa dal giudice piemontese riguardava una vertenza avviata da due lavoratori contro l’impresa datrice di lavoro, accusata di non avere corrisposto loro le retribuzioni previste in contratto e di non avere versato i relativi contributi previdenziali. Nel giudizio veniva coinvolto anche un condominio, che era stato committente delle opere appaltate.

La questione centrale ruota intorno alla domanda risarcitoria dei lavori e, per quanto qui più interessa, sulla possibilità di poter chiedere i danni anche al condominio committente, oltre che all’impresa. 

 In tale senso, l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 dispone che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».

Nel caso in esame, tuttavia, tale disposizione non può trovare applicazione rispetto al condominio. E’ lo stesso lo stesso articolo 29, al comma 3 ter, a precisare che la norma non trova applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale. Per consolidata giurisprudenza, il condominio è un ente di gestione di interessi individuali, sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. Quest’ultimi sono persone fisiche che operano per scopi estranei ad attività professionale.

Da qui le conclusioni del Tribunale di Torino. Il condominio-committente non è responsabile in solido con l’impresa appaltante per la retribuzione e il versamento dei contributi dei lavoratori impiegati per la realizzazione delle opere appaltate.

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