Voragine in strada. Doppio risarcimento per chi deve traslocare

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

Raddoppia il risarcimento per chi è costretto a traslocare dopo il cedimento della strada a due passi dalla propria abitazione, perché teme per la propria incolumità. Scattano i danni patrimoniali (affitto, bollette, spese condominiali, Tari e canone Rai) e non patrimoniali (per lesioni esistenziali); a pagarli sono il Comune e il gestore dei servizi idrici: uno come custode della cosa, l’altro perché non ha curato la manutenzione della rete.

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roman. 4202 del 27/02/2018, secondo la quale la presenza di una cavità sotterranea sotto la strada pubblica rende il luogo intrinsecamente pericoloso, peraltro in modo occulto. Almeno finché dopo il procedimento cautelare urgente avviato ex art. 700 c.p.c. non interviene la relazione del consulente tecnico d’ufficio, che esclude con ragionevole certezza pericoli di crolli per gli edifici circostanti.

Il Tribunale ha infatti riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti dagli attori limitatamente al periodo 4 febbraio – 12 novembre 2010, vale a dire il periodo intercorrente tra il crollo del manto stradale e il deposito della relazione scritta da parte del consulente tecnico nominato dal giudice. In questi mesi fra l’apertura della voragine e la relazione del CTU sussiste – secondo il Tribunale – un’oggettiva incertezza sulle condizioni di stabilità dell’edificio che giustifica la decisione degli attori di abbandonare la propria abitazione e la domanda risarcitoria dagli stessi formulata.

La causa della voragine – secondo il giudice – è ricollegabile a una serie di concause legate ad un difetto di manutenzione della rete idrica, della quale rispondono in via solidale il Comune e il gestore.  Quest’ultimo risponde per il grave inadempimento ai suoi obblighi di manutenzione e controllo della rete idrica. Il Comune, invece, risponde autonomamente dei danni in qualità di proprietario e custode della strada, ai sensi dell’art. 2051 c.c. Per il Tribunale, infatti, “la presenza di una cavità sotterranea sottostante la strada pubblica rende il luogo intrinsecamente pericoloso, e peraltro in modo occulto. Tanto vale a fondare la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.”.

La responsabilità è dunque solidale e il risarcimento ai danneggiati comprende tutte le somme pagate per l’affitto, le utenze, la quota delle spese condominiali, lo smaltimento dei rifiuti e il canone Rai. A tale somma liquidata per i danni patrimoniali si aggiunge quella, di pari importo, che il tribunale ha ritenuto di dover liquidare a titolo di danno morale ed esistenziale: il ristoro compensa il patema d’animo per il rischio crollo e il radicale mutamento delle abitudini di vita per il trasferimento, la paura e sofferenza ingenerare nei residenti, anche in considerazione delle dimensioni della voragine.

Giuseppe Nuzzo (condominioweb)

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