CSM: stop all’inglese nelle sentenze

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di Enzo Varricchio

 

Il 6 luglio scorso il consiglio superiore della magistratura ha varato le “Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti” giurisdizionali, con le quali si intende proporre modelli organizzativi ed espositivi che ne rendano la stesura più celere per i magistrati e più comprensibile per gli utenti dei tribunali.

Dopo un’immancabile analisi della situazione della giustizia italiana (alibi o stimolo pragmatico?), il documento in esame affronta dapprima i diversi settori della giurisdizione per dettare in modo puntiglioso i criteri per semplificare le attività d’esame preliminare delle impugnazioni in funzione di potenziamento del filtro deflattivo  con lo strumento dello “spoglio” dei processi da parte di un pool di magistrati di ciascun ufficio, specificamente delegati a setacciare rapidamente le cause per ripartirle secondo il grado di complessità, i termini prescrizionali, l’importanza economica e sociale, naturalmente cestinando le inammissibili (meglio una inammissibilità immediata di una qualunque sentenza…).

Le linee guida vanno però ben oltre le impugnazioni e affrontano il peculiare tema delle “modalità stilistiche e tecniche di redazione dei provvedimenti”, partendo dal dibattito in corso negli ultimi anni sulla sinteticità e semplicità delle decisioni con gli interventi del Primo presidente della Suprema Corte Ernesto Lupo nel 2011 (v. “Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili”) e del Primo Presidente Giovanni Canzio nel 2016 (v. “Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali” e “La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, anche mediante motivazione semplificata”), fino al rapporto sull’azione degli Stati membri del Consiglio d’Europa dell’aprile 2016 che si sofferma sul clear language come necessità ineludibile delle sentenze, il tutto nella medesima direzione di varie novità normative che negli ultimi anni hanno reso sempre più “succinta e compendiosa” la motivazione dei provvedimenti allo stesso modo degli atti degli avvocati.

Le linee guida del CSM raccomandano, tra l’altro, l’uso della numerazione dei paragrafi dei capi di imputazione e delle sentenze, evitando formule “narrative”, cioè che si dilunghino in particolari non essenziali, ovvero “cumulative”, dovendosi provvedere alla redazione autonoma di un capo d’imputazione per ciascun reato. Persino le modalità grafiche vengono esaminate per sfruttare gli strumenti informatici del SICP.

Per i provvedimenti civili si conservi la brevità e l’essenzialità, si utilizzino i paragrafi numerati e una grafica comune con caratteri uniformi a strutturare il periodo in “modo snello, leggibile e comprensibile (stile sobrio e neutrale, linguaggio piano e non involuto)” ma si stia attenti (è questa la vera novità) anche a limitare all’indispensabile l’utilizzo di parole straniere.

Alcune considerazioni scaturiscono subito dalla lettura delle linee guida. Dopo l’era dell’ampia motivazione (anni ‘80 e ‘90) siamo da tempo nell’epoca della “minimotivazione seriale”.

Ben venga lo stop alle parole straniere, soprattutto a quelle inglesi che già dominano il campo economico e non v’è ragione perché l’Italia latina, culla del diritto, debba sottomettersi all’imperialismo anglofono. Altrettanto opportunamente si era già preclusa la possibilità di menzionare autori giuridici, vera e propria pubblicità occulta per le case editrici.

In realtà, andando un po’ più a fondo nell’analisi, siamo di fronte a una vera e propria invasione di campo della magistratura in un settore metagiuridico che è quello della linguistica e della retorica.

Da sempre i giudici hanno il dovere di giudicare in base alle parole del processo, oggi si sentono in obbligo di giudicare le parole stesse del processo.

Ritengo sia una china pericolosa, che allontana dal diritto sostanziale e avvicina al bizantinismo. Vien da chiedersi: che valore avranno un atto processuale di un avvocato o un provvedimento giurisdizionale stilisticamente poco ortodossi (secondo il giudice del processo, non per forza preparato quale censore delle forme espositive) ma che centrino il cuore del processo aprendo le porte alla verità?

Questa preoccupazione del CSM per l’essenzialismo sintattico qualche dubbio, soprattutto associato alla materia delle impugnazioni, lo desta anche sul fronte del diritto alla difesa, invero già minato alle fondamenta con la soppressione delle impugnative per gli immigrati richiedenti asilo. Certo, tutti vorremmo un processo alla “Forum” con una sola udienza e via, ma sappiamo bene che necessitano alcune garanzie; i codici di rito sono già pieni di trappole e decadenze che rischiano di far perdere le cause a chi ha ragione e non v’è motivo per fomentare intenti inquisitori del lessico e della sintassi che potrebbero essere sanzionati anche in sede di liquidazione delle spese, giammai dovrebbero contribuire a decidere le sorti di un processo.

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