Infiltrazioni dalla rete fognaria comune. Paga il condominio

Noi e il Condominio

Di

 

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

Rubrica Noi e il Condominio

Il condominio, in qualità di proprietario della colonna di scarico condominiale e della tubazione di adduzione idrica, è obbligato ad esercitare un effettivo e non occasionale obbligo di vigilanza e custodia al medesimo. Di conseguenza, in relazione ai danni cagionati, è tenuto sia alla eliminazione della causa dei medesimi che al loro risarcimento.

Non ha dubbi il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 3448 del 16 febbraio 2018, ha condannato il Condominio a risarcire il proprietario dell’immobile danneggiato da infiltrazioni, provenienti dalla rete fognaria condominiale.

I fatti. La società proprietaria di immobile citava in giudizio il Condominio per sentirlo condannare all’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni presenti nel proprio appartamento, causate dal malfunzionamento della rete fognaria comune, e per il risarcimento dei danni subiti. Il Condominio si difendeva sostenendo di non essere responsabile delle infiltrazioni, causate, a suo dire, da caso fortuito.

In realtà, dalla CTU espletata è emersa l’effettiva sussistenza degli ammaloramenti lamentati dalla condomina e la presenza di infiltrazioni attive, determinate proprio dalla rottura del gomito della colonna di scarico condominiale. Il consulente del giudice ha accertato altresì la “presenza di un ammaloramento con macchiature e muffe nel tratto orizzontale della tubazione di adduzione idrica che, dall’esterno del fabbricato, attraversava la muratura portante dello stesso, proseguiva verticalmente attraverso il solaio tra il piano interrato ed il piano terra e si collegava al contatore posto nell’androne condominiale. Detto ammaloramento era stato determinato dalla condensa prodotta da tale tubazione, evidentemente priva di coibentazione”.

Di detti danni – secondo il Tribunale – deve rispondere il Condominio, che è il custode delle parti comuni. Tale responsabilità va esclusa solo nelle ipotesi in cui ricorra il caso fortuito, cioè “il fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”. Circostanza non ravvisabile nel caso in esame. Il condominio, in particolare, in qualità di proprietario della colonna di scarico condominiale e della tubazione di adduzione idrica, era obbligato ad esercitare un effettivo e non occasionale obbligo di vigilanza e custodia al medesimo. In relazione ai conseguenti danni cagionati è dunque tenuto sia all’eliminazione della causa che al loro risarcimento.

Giuseppe Nuzzo (giu.nuzzo@alice.it)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube