Condominio. No al fotovoltaico ad esclusivo uso personale

Noi e il Condominio

Di

Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo

Il singolo proprietario può realizzare un impianto fotovoltaico personale sul tetto condominiale? In teoria sì, purché non limiti agli altri condòmini il diritto ad un pari uso del bene comune.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28628 del 29 novembre 2017. Protagonista della controversia un condomino, che aveva chiesto all’assemblea l’autorizzazione per l’installazione un foglio fotovoltaico ad uso personale, da porre in aderenza sul tetto dell’edificio condominiale.

L’assemblea negava l’autorizzazione, in quando non era posta in condizioni di conoscere il progetto e valutarne la conformità rispetto ai diritti degli altri condomini. Il condomino impugnava la delibera e il Tribunale gli dava ragione, annullandola. Il Condominio proponeva appello, ma nel frattempo il condomino, forte della sentenza favorevole del Tribunale, realizzava l’impianto, costituito non da semplici fogli fotovoltaici, ma da una pluralità di pannelli.

A lavori ormai terminati, ecco la sentenza della Corte d’appello, che dà ragione al Condominio: quell’impianto non può essere realizzato perché pregiudica la possibilità agli altri condòmini di un pari uso della cosa comune. Secondo i giudici, in particolare:

-l’assemblea non era stata posta in condizione di conoscere il progetto e, pertanto, non poteva essere in grado di valutarne la conformità all’art. 1120 o all’art. 1102, cod. civ.;

-gli aspetti tecnici non attenevano alla buona esecuzione dell’opera, ma incidevano sulla configurabilità del diritto dei singoli condòmini di far un uso legittimo più intenso della cosa comune e sull’assenza di fattori pregiudizievoli per l’edificio;

-la struttura messa in opera dal condomino, infine, appariva del tutto difforme da quanto dal medesimo enunciato e assai più invasiva (non un sottile foglio fotovoltaico da porre in aderenza sul tetto, ma una pluralità di pannelli impiantati sullo stesso);

A questo punto è il condomino a impugnare la sentenza davanti alla Cassazione che, però, conferma la decisione d’appello. Osservano gli Ermellini che l’applicazione della pellicola fotovoltaica non avrebbe implicato alcuna modificazione della cosa comune, né alterato la sostanza e la funzione di questa. Tuttavia, la delibera che aveva negato l’autorizzazione è legittima, perché il condomino non aveva fornito all’assemblea tutti gli elementi di conoscenza atti a poter qualificare l’intervento e valutarne la legittimità.

In ogni caso, l’impianto realizzato è ben diverso da quello originariamente previsto. È costituito da una pluralità di veri e propri pannelli fotovoltaici, che impediscono il pari uso del tetto comune agli altri condomini. Dunque, va rimosso.

Avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it

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