Il mediatore immobiliare deve informare delle difformità urbanistiche?

Noi e il Condominio

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Rubrica NOI e il CONDOMINIO

di Giuseppe Nuzzo

Partiamo da un dato: il mediatore non ha l’onere di compiere indagini specifiche sull’immobile oggetto dell’affare, perché tali attività non rientrano nella ordinaria diligenza richiesta nell’adempimento della prestazione.

Ciò non esclude che il mediatore possa essere obbligato, con speciale pattuizione, a compiere particolari indagini tecnico-giuridiche ed a compiere ogni accertamento sullo stato dell’immobile, in modo tale da garantirne la sua regolarità urbanistico-catastale.

Nella prassi, infatti, è sempre più diffusa la previsione di obblighi contrattuali di informazione ulteriori a quelli generali richiesti dall’articolo 1759 del codice civile (“Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso“) e dal generale obbligo di diligenza professionale (art. 1176 del codice civile).

Pertanto, se previsto contrattualmente, il professionista è obbligato ad accertare anche l’eventuale regolarità urbanistica dell’immobile ed ad assistere il suo cliente fino al momento della stipula del rogito. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il cliente può rifiutarsi di pagare la provvisione.

L’obbligo generale di informazione gravante sul mediatore deve essere commisurato alla normale ordinaria diligenza alla quale egli stesso è tenuto a conformarsi nell’adempimento della sua prestazione. In difetto di specifico incarico, non rientra nella comune ordinaria diligenza, che deve caratterizzare l’operato del mediatore nell’esercizio dell’attività professionale l’obbligo di effettuare indagini di natura tecnico-giuridica come ad esempio quelle consistenti nell’accertamento, previo verifica dei registri immobiliari, della libertà dell’immobile da trascrizioni pregiudizievoli (Cass. civ. n. 5153 del 6 marzo 2018).

Giuseppe Nuzzo

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