Rubrica NOI e il Condominio
di Giuseppe Nuzzo (avvocato)
Il Condominio deve eseguire integralmente i lavori di ripristino interno delle autorimesse, disposti in sede di ATP per l’eliminazione delle infiltrazioni. L’assemblea non può limitarsi a deliberare interventi parziali o di ripristino localizzato (c.d. rattoppo).
Secondo il Tribunale di Bologna (sentenza n. 20034 del 18 gennaio 2018, pubblicata su condominioweb.com), se la tipologia delle infiltrazioni lo impone, non è sufficiente iniziare i lavori in modo limitato, scavo di 4 mq in luogo dei 16 mq necessari, e con modalità “di fortuna”, come il rattoppo; per evitare il risarcimento del danno deve essere predisposta una impermeabilizzazione a regola d’arte.
Nel caso di specie, due condomini proprietari di due autorimesse interrate si lamentano per le infiltrazioni che interessano i garages, a loro dire causate dalla inidonea impermeabilizzazione del sovrastante giardino pensile condominiale. I due condomini avviavano una procedura di accertamento tecnico preventivo e il giudice accertava che, effettivamente, il Condominio era responsabile delle infiltrazioni e quantificava i danni per la rimessione in pristino delle autorimesse. Il condominio deliberava i lavori di ripristino, ma non in conformità a quanto previsto nella ATP. Secondo i proprietari delle autorimesse, infatti, i lavori avevano riguardato solo una parte della superficie interessata dai fenomeni infiltrativi, con interventi comunque insufficienti a risolvere il problema. Per questi motivi, citavano in giudizio il condominio inadempiente chiedendo, tra l’altro, il ripristino integrale dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda, condannando il condominio al ripristino a regola d’arte dell’impermeabilizzazione sovrastante le due autorimesse, secondo le indicazione dell’ATP e della nuova consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio, oltre pagamento dei danni e delle spese tecniche e legali del procedimento di ATP: circa 5700 euro, più interessi.
Il giudice emiliano – richiamando le conclusione del consulente tecnico d’ufficio – ha accertato che i lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione, deliberati dall’assemblea e dichiaratamente iniziati dal Condominio, in realtà non solo hanno avuto una estensione del tutto limitata (4-5mq) rispetto all’effettiva superficie complessiva indicata in ATP (16 mq), ma, in tale ambito, sono stati limitati unicamente a lavorazioni di ripristino localizzato (c.d. rattoppo), anziché al rifacimento integrale dell’impermeabilizzazione.
Diversamente da quanto dedotto dal condominio, infatti, non sono stati eseguiti lavori di ripristino interni delle autorimesse. È necessario il rifacimento dell’intera impermeabilizzazione interessata (come già indicato in ATP): “l’eziologia delle infiltrazioni e la difficoltà per la stessa diffusione comporta la previsione di un intervento esteso a tutta la superficie coperta”.
(Articolo tratto da www.condominioweb.com)