Cade un albero nel giardino condominiale, il condominio ripaga l’auto nuova

Pioggia e vento non assolvono il condominio: occorre provare di aver fatto il possibile per evitare il danno

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (www.condominiocaffe.it)

Il fatto. Durante una notte di pioggia e forte vento, un albero di alto fusto posto nel giardino condominiale cade colpendo un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Il Condominio viene citato in giudizio per il risarcimento dei danni in qualità di custode dei beni comuni (in questo caso, degli alberi).

Il Condominio si difende invocando il caso fortuito. L’albero sarebbe caduto a causa dall’evento atmosferico di eccezionale intensità, che quella notte aveva colpito tutta la zona.

La sentenza del Tribunale di Firenze n. 1323 dell’8 giugno 2020 ha accolto la domanda risarcitoria.

Danni da mancata custodia. Abbiamo già visto, in alcuni precedenti articoli, la disciplina della responsabilità per mancata custodia ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile.

L’applicazione di questa norma comporta una “inversione dell’onere della prova” rispetto alle regola generale della responsabilità civile. Il soggetto danneggiato deve dimostrare solo il nesso di casualità tra la cosa in custodia e il danno. Spetta al custode (nel nostro caso, il Condominio) provare il caso fortuito. Dimostrare, cioè, l’esistenza di un evento assolutamente eccezionale ed imprevedibile, estraneo al proprio potere di custodia, idoneo a causare, da solo, il danno lamentato.

Pioggia e vento forte. Nel caso in esame, il sinistro risulta legato all’evento atmosferico verificatori nella notte tra il 4 e il 5 marzo del 2015. Evento effettivamente riconosciuto eccezionale della pubblica autorità, tanto da portare a dichiarare lo stato di emergenza.

Tuttavia – precisa il Tribunale – “la sola dimostrazione della straordinarietà dell’evento atmosferico, qualificato come calamità naturale, non può considerarsi quale causa interruttiva del nesso di causalità e dunque assolvere da responsabilità del custode”.

Detto in altre parole: in assenza di ulteriori elementi, una forte precipitazione atmosferica, seppur eccezionale, può non bastare a liberare da responsabilità il Condominio.

Prova liberatoria. La Cassazione sul punto è chiara: “non è sufficiente la sola esistenza di un forte vento e di una grande pioggia ad integrare gli estremi del caso fortuito” (Cass.  civ. n. 348/2020). È necessario che il custode dimostri di aver posto in essere ogni attività necessaria per evitare il danno.

Dimostrazione che, nel caso di specie, non è stata data.

Manutenzione del giardino condominiale. Il Condominio non ha fornito alcuna prova in ordine alla corretta manutenzione del giardino condominiale e degli alberi ivi presenti. L’amministratore del condominio, durante l’interrogatorio davanti al giudice, si è limitato a sostenere di “non aver avuto notizie che nel condominio … vi erano situazioni di pericolo”.

Insomma, è mancata la prova di un’adeguata e quantomeno ordinaria manutenzione del verde condominiale. Mancanza che non consente di ritenere interrotto il nesso causale.

Secondo il Tribunale, una corretta manutenzione avrebbe potuto evitare o limitare le conseguenze dell’evento atmosferico. Soprattutto se si consideri che il cambiamento climatico degli ultimi tempi impone una maggiore attenzione alle chiome degli alberi e alla loro salubrità. In tal modo, anche il vento forte o l’evento atmosferico eccezionale può avere un minor impatto sulle piante, riducendo il rischio di cedimento.

Condominio condannato a risarcire i danni. Il giudice non ha condiviso la tesi del Condominio, secondo cui sarebbe stato onere del danneggiato provare la mancata manutenzione o le cattive condizioni dell’albero.

Come abbiamo detto prima, il danneggiato ha solo l’onere di provare che il danno all’auto si è verificato a seguito della caduta dell’albero. Incombeva invece sul condominio “dare prova di aver fatto tutto il possibile per impedire il danno, ovvero dimostrare nella specie la buona condizione o, quanto meno, una corretta manutenzione dell’albero e delle piante ivi esistenti”.

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