Canone servizio idrico e mancato funzionamento del depuratore. Ecco come chiedere il rimborso

La restituzione delle somme erogate come canone per la depurazione delle acque va indirizzata nei confronti del soggetto con cui si è concluso il contratto di utenza

Noi e il Condominio

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Il caso. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento sia del gravame principale, che di quello incidentale, esperiti rispettivamente dall’Azienda del Servizio Idrico e dalla Regione (Società Beta), aveva rigettato la domanda dei ricorrenti volta a conseguire la restituzione delle somme dagli stessi versate a titolo di corrispettivo per la deputazione acque, in relazione alla fornitura del servizio idrico. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti avevano proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra i vari motivi, che l’Azienda aveva richiesto e percepito il canone nonostante i difetti del depuratore. Dunque, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2033 cod. civ. “in ordine al preteso e dichiarato difetto di legittimazione passiva” della Società Beta.

La questione. Quando un utente paga un servizio che non riceve, ha diritto a ricevere la restituzione delle somme già versate o, se non ha ancora pagato, la decurtazione di tali quote dalla bolletta? Chi deve restituire le somme?

La soluzione. Secondo la Corte di legittimità (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270) , i Comuni non possono chiedere il pagamento dell’apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depurazione delle acque reflue.

Pertanto, in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio” (Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500). Pertanto, il soggetto tenuto alla restituzione non può che individuarsi in quello che, in forza del predetto contratto, ha richiesto (e conseguito) il pagamento.

Difatti, se è vero che “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”, ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata comunque versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento” (Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042).

In altri termini, la titolarità della Società Beta – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio del Giudice delle leggi), aveva legittimato la predetta azienda municipalizzata a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.

Fonte: Redazione www.condominiocaffe.it 

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