Covid19, la sospensione dei canoni di locazione non è automatica

Non esiste il diritto a non pagare l’affitto durante il lockdown

Noi e il Condominio

Di

di avv. Giuseppe Nuzzo (Fonte: www.condominiocaffe.it)

Il c.d. lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19 non ha legittimato, né legittima, né ha determinato il sorgere di un automatico diritto al non adempimento dell’obbligo di pagare i canoni d’affitto d’azienda o di locazione.

Lo ha stabilito il Tribunale Pordenone con provvedimento dell’8 Luglio 2020.

Chiusura delle attività. L’affittuario, inadempiente nei confronti del proprietario del locale in affitto, aveva proposto opposizione al precetto chiedendo la sospensione all’esecuzione. Sosteneva, tra l’altro, il diritto a non pagare i canoni di locazione durante il periodo di chiusura delle attività imposto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Tesi respinta dal Tribunale friulano, secondo il quale non sussistono i gravi motivi richiesti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Niente sospensione automatica degli affitti. In realtà, spiega il giudice, nessuna norma connessa all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 ha previsto che l’affittuario di un’azienda o il conduttore di un immobile possano automaticamente sospendere o rifiutare il pagamento del canone,nell’ipotesi in cui l’attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali.

Per il giudice, il richiamo all’articolo 91 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto “Cura Italia”) è del tutto inconferente.

Tale norma dispone che «il rispetto delle misura di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La disposizione in esame – precisa il giudice – “fa chiaro riferimento a profili diversi da quelli del pagamento del canone di affitto o di locazione, il cui obbligo ne risulta dunque, semmai, confermato”.

Nello specifico, il dato normativo si limita ad affermare l’assenza d’obblighi di risarcimento danni e/o il maturare di decadenze o penali, ma non afferma assolutamente l’automatica sospensione sine die e/o la cancellazione dell’obbligo di versamento dei canoni d’affitto/locazione.

La decisione. Nel caso di specie, l’affittuario ha mantenuto la detenzione dei beni oggetto del contratto ed ha pacificamente ripreso l’attività al termine del periodo nel quale la stessa è stata interdetta.

Da qui la decisione del Tribunale, secondo il quale “allo stato, pur dovendosi incitare le parti a concordare una riduzione del canine relativo ai due mesi in cui si riferisce il precetto in conformità al canone di buona fede nell’esecuzione del contratto, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sarebbe provvedimento incongruo e non consentito”.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube