Le manutenzioni ordinarie su immobili abusivi sono abusive di conseguenza

In presenza di una opera abusiva, assumono rilevanza penale anche le singole condotte manutentive dell’immobile, realizzate successivamente alla costruzione dell’opera in questione

Noi e il Condominio

Di

Articolo di avv. Roberto Rizzo (Fonte: www.condominiocaffe.it)

Pista di motocross…rumorosa. Il gestore di una pista di motocross, poneva in essere una reiterata serie di interventi di manutenzione ordinaria della stessa, che hanno determinato un definitivo mutamento della destinazione urbanistica del luogo da “suolo agricolo” ad “impianto sportivo scoperto”. Nella gestione della pista, peraltro, il responsabile causava frequenti rumori, fumi, schiamazzi e odori molesti che arrecavano disturbo al riposo e alle occupazioni dei residenti nelle immediate vicinanze.

Sia il Giudice per le Indagini Preliminari, che il Tribunale di Arezzo, rigettavano –con ordinanza- la richiesta di sequestro preventivo dell’area, avanzata dalla Procura e la questione, su ricorso del Sostituto Procuratore della Repubblica, veniva sottoposta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione.

La decisione. La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la Sentenza n. 27993 del 17.07.2020, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Arezzo, che aveva confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., rinviando al medesimo Tribunale per un nuovo esame. La Suprema Corte ha integralmente accolto le tesi sostenute dal Sostituto Procuratore della Repubblica, evidenziando le lacune del ragionamento del Tribunale di Arezzo. In particolare:

  • Gravemente insufficiente risulta l’indagine condotta dal Tribunale rispetto alla legittimità del titolo abilitativo in quanto, sebbene quest’ultimo fosse risalente al 1992, ben avrebbe dovuto il Giudicante approfondire la questione per il motivo di seguito esposto, che rappresenta il principio di diritto che si ricava dalla sentenza in commento.
  • In presenza di un reato edilizio, e dunque di una opera abusiva, assumono rilevanza penale anche le singole condotte manutentive dell’immobile, realizzate successivamente alla costruzione dell’opera in questione.
  • Tali condotte, anche se qualificabili come semplice attività di manutenzione ordinaria, costituiscono una ripresa dell’attività criminosa ed integrano gli estremi di un nuovo reato.

Il Tribunale  avrebbero dovuto verificare con maggiore attenzione, ad avviso della Corte, la validità del titolo edilizio, posto che, solo se questo fosse stato legittimo, ogni ipotesi di reato sarebbe stata scongiurata.

In particolare, si legge in Sentenza: “Tale impostazione (…) avrebbe una sua valenza nel caso in cui fosse certo che il titolo autorizzatorio fosse legittimo, mentre, in caso contrario, sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Rv. 277349 e Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Rv. 267582), secondo cui, in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente (…).”;

Allo stesso modo, la Suprema Corte censura il Tribunale di Arezzo per non aver adeguatamente valutato, sia pure in sede cautelareil gran numero di lamentele e rimostranze avanzate dagli abitanti dei terreni e delle costruzioni confinanti con la pista che, in maniera univoca, confermavano i disturbi provocati dall’intenso utilizzo della stessa.

Il Tribunale ha, pertanto, escluso, ad avviso della Corte, in maniera  troppo leggera la configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) non considerando che: l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sicché risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube