Lavori superbonus 110% e servizi di ingegneria: ecco cosa controllare prima di affidare l’incarico

L’attenzione alle funzioni e competenze diviene essenziale in quanto il nostro ordinamento prevede specifiche responsabilità di natura penale nel caso di “esercizio abusivo della professione”

Noi e il Condominio

Di

di avv. Peter Lewis Geti (FONTE: www.condominiocaffe.it)

Le attività di verifica della fattibilità, progettazione, direzione dei lavori e asseverazione delle opere nell’ambito degli interventi coperti dal Superbonus (e non solo) sono riservate ai professionisti dell’area tecnica.

Geometri, Ingegneri e Architetti, ciascuno secondo le proprie competenze, specializzazioni e abilitazioni, sono i soli titolati per la predisposizione di determinati documenti, necessari ai fini dell’accesso ai benefici fiscali.

L’attenzione alle funzioni e competenze diviene essenziale in quanto il nostro ordinamento prevede specifiche responsabilità di natura penale nel caso di “esercizio abusivo della professione” (art. 348 c.p.).

Nell’ambito di tale reato vengono punite le condotte che integrano il compimento «senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione», oltre che il compimento «senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato» (Cfr. Cass., SS.UU. Pen., sentenza 23/03/2012, n. 11545).

Inaugurando una lettura estensiva della norma, la Cassazione conferma lo speciale regime (non solo) giuridico delle prestazioni professionali che richiedono un sapere specifico e qualificato, consistente nell’applicazione di conoscenze altamente qualificate riferibili esclusivamente a coloro che abbiano seguito un predeterminato percorso di studi, abbiano superato un esame di Stato e siano iscritti al relativo albo professionale accettando di essere soggetti alla vigilanza dell’Ordine professionale di appartenenza che tra le altre finalità ha anche quella di garantire il possesso, da parte dei propri iscritti, di competenze specifiche atte a fornire una prestazione di qualità.

La particolare qualità della prestazione qualifica la responsabilità professionale nell’ambito di obbligazioni di mezzi (e non di risultato), con conseguente gradazione della colpa alla natura dell’attività esercitata, attenuta esclusivamente nei casi di maggiore complessità (oggettiva) dell’incarico affidato.

Dal 15 agosto 2013, come previsto dalla “Riforma delle professioni” operata con D.P.R n. 137/2012, tutti i professionisti hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa idonea ad assicurare il risarcimento al cliente per eventuali danni provocati dallo svolgimento dell’attività professionale.

In particolare, nell’ambito della qualificazione del professionista ai fini dell’affidamento dell’incarico, bisognerà valutare il massimale della copertura prevista e l’eventuale esclusione della “responsabilità solidale”.

Quest’ultima è connessa alle previsioni normative secondo le quali, nella realizzazione di opere pubbliche o private, disciplinano una responsabilità solidale fra l’impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio di direzione dei lavori, collaudatori, manutentori, responsabili della sicurezza…), che comporta la possibilità per il committente danneggiato di pretendere l’intero risarcimento da uno solo dei soggetti corresponsabili.

In tali situazioni, il danneggiato tende a scegliere il soggetto economicamente più capiente, al fine di percepire quanto gli spetta, anche se non mancano situazioni in cui la scelta è “limitata” a causa del fallimento dichiarato dai corresponsabili. Chi risarcisce l’intero danno ha il diritto di rivalsa sugli altri soggetti corresponsabili, in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità.

Dal lato del Condominio-committente, è opportuno verificare che la polizza professionale comprenda anche la clausola “maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento”, che prevede un periodo di tempo (almeno decennale), immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l’assicurato possa notificare all’assicurazione richieste di risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un atto commesso, o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di copertura diretta dell’assicurazione o nel periodo di retroattività concordato.

Laddove il professionista riceva l’incarico della Direzione lavori ovvero dell’Asseverazione (vale a dire quelle dichiarazioni redatte dai tecnici abilitati sui modelli conformi per poi essere trasmesse all’ENEA e che costituiscono uno degli elementi cardine per la dimostrazione del credito), bisognerà verificare che la copertura assicurativa sia stata integrata prevedendo un massimale non inferiore a 500 mila euro e la copertura del rischio di asseverazione introdotto dall’art. 119 del Decreto Rilancio.

È essenziale verificare, in particolare, che la polizza non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, circostanza spesso frequente in quanto l’attività – almeno fino all’entrata in vigore della normativa in materia di Superbonus – non era solitamente prevista tra i rischi assicurati, se non nell’ambito di alcune tipologie di interventi in ambito pubblico.

Un’ulteriore verifica che è opportuno effettuare riguarda la presenza di clausole “claims made”, che, per comodità di trattazione, analizzeremo in altro intervento.

 

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