Irrigazione delle piante sui balconi e stillicidio, il condominio è responsabile se non si attiva tempestivamente

Responsabile per mancata custodia il Condominio che non interviene tempestivamente per porre rimedio ai danni alle parti comuni causati dallo stillicidio delle acque provenienti dai balconi privati

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (avvocato)

È responsabile per mancata custodia il Condominio che non interviene tempestivamente per porre rimedio ai danni alle parti comuni causati dallo stillicidio delle acque provenienti dai balconi privati, e che si attiva solo dopo l’accertamento tecnico preventivo avviato dal singolo condomino danneggiato a proprie spese. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 6302 del 13 aprile 2021.

Il giudice ha condannato il Condominio a rimborsare al condomino le spese sostenute per il procedimento ai ATP, reso necessario per individuare le cause dei danni e gli interventi da eseguire, proprio in mancanza di precedenti tempestivi interventi da parte del Condominio.

Il fatto. Un condomino agiva in giudizio per il risarcimento dei danni subiti sulla pavimentazione e sulle ringhiere dei balconi di sua proprietà, causati dallo stillicidio di acqua proveniente dall’impianto di irrigazione delle piante posizionato nell’immobile sovrastante. Citava in giudizio sia il proprietario dell’appartamento sovrastante, sia il Condominio, contestando nei confronti di quest’ultimo la ripartizione delle spese per i lavori di riparazione dei frontalini.

Spese. Dagli atti di causa è emerso che il Condominio si è attivato, deliberando ed eseguendo i lavori con riferimento a tutti i frontalini dell’edificio, nel mese di giugno 2019, dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo attivato dall’attore a sue spese per individuare la causa dei danni. Le spese per tali lavori sono state poi ripartite tra i condomini secondo i valori delle proprietà ex art. 1123 c.c. Le suddette decisioni e gli interventi sono stati condivisi anche dall’attore, che non ha impugnato la relativa deliberazione del condominio nei termini di legge, contribuendo con la propria quota ai lavori eseguiti. Di conseguenza, non può essere accolta, perché tardiva, l’impugnazione contro la ripartizione delle spese.

Responsabilità. Quanto alla responsabilità per i danni lamentati dall’attore, il tribunale ha riconosciuto, accanto alla responsabilità del proprietario esclusivo dell’impianto di irrigazione, anche la responsabilità del Condominio, per non essersi attivato tempestivamente. Il Condominio ha infatti eseguito i lavori successivamente al procedimento di ATP instaurato dall’attore a sue spese. Tale procedimento si è reso necessario per accertare – tramite un consulente imparziale nominato dal giudice – le cause e/o concause dei danni lamentati dal ricorrente e per individuare gli interventi da eseguire, proprio in mancanza di precedenti tempestivi interventi da parte del condominio.

Inerzia. Secondo il Tribunale, dunque, il Condominio, quale custode delle parti comuni dell’edificio, deve considerarsi in questo caso responsabile ex art. 2051 c.c. in massima parte della preesistente situazione di degrado. Da qui la decisione del giudice di condannare il Condominio al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) sostenute dal condomino, pari a circa 4.600 euro.

FONTE: www.condominiocaffe.it

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