Infiltrazioni, per il risarcimento del danno non patrimoniale servono le prove

Noi e il Condominio

Di

di Giuseppe Nuzzo (www.condominiocaffe.it)

Il fatto. La proprietaria di un appartamento al secondo piano e sottotetto dell’edificio cita in giudizio il Condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, consistenti in macchie, efflorescenze e muffe, tutte riconducibili – secondo la consulenza tecnica preventiva – al pessimo stato manutentivo della copertura condominiale dell’edificio.

Le richieste della condomina. La proprietaria chiede circa 8700 euro, pari al costo dei lavori necessari a riparare i danni nell’appartamento.

Chiede inoltre euro 21600, somma corrispondenti al costo delle opere da eseguire sulle parti comuni (a carico del Condominio), necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni

Chiede infine altri 15mila euro a titolo di danni non patrimoniali, per il mancato pieno godimento del diritto di proprietà della proprie abitazione.

Mancata custodia. La vicenda va inquadrata nell’ambito dell’art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del danno cagionato da cose in custodia.

Sappiamo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo. Perché possa configurarsi è sufficiente che sussista il collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Non assume invece alcun rilievo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Il Condominio è il custode delle parti comuni e, in quanto tale,risponde dei danni derivanti dalle stesse parti comuni a terzi: “il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 c.c.dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali  danni  siano  causalmente  imputabili  altresì  al  concorso  del  fatto  di  un  terzo” (Cass. civ., n. 7044/2020).

Caso fortuito. Tale responsabilità è esclusa dunque solo dalla prova del caso fortuito, da intendersi “come un  fattore  estraneo  alla  sfera soggettiva del custode medesimo che attiene al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che  ne  è  fonte immediata,  ma  ad  un  elemento  esterno,  recante  i  caratteri  dell’imprevedibilità  e dell’inevitabilità e che può essere integrato anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato”.

Prova che deve essere fornita dal custode.

Infatti, il danneggiato ha “solo” l’onere di provare, “oltre al rapporto  di  custodia,  il  fatto  dannoso  ed  il  nesso  causale  tra  la  cosa  in  custodia  ed  il  danno  e,  ove  la prima  sia  inerte  e  priva  di  intrinseca  pericolosità,  dimostrare  altresì  che  lo  stato  dei  luoghi  presentava un’obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del  danno,  nonché  di  aver  tenuto  un  comportamento  di  cautela  correlato  alla  situazione  di  rischio percepibile con l’ordinaria diligenza” (Cass. civ. n.11526/2017).

La decisione del caso. Ciò premesso, il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 286 del 20 giugno 2020, ha riconosciuto la responsabilità del Condominio per le infiltrazioni in questione.

Tuttavia ha accolto solo la domanda di risarcimento di euro 8.700, per il costo dei lavori di ripristino necessari all’eliminazione dei danni accertati nell’appartamento (comprensivo anche dei costi per la riparazione del mobilio e dei tappeti).

Respinte invece le altre richieste.

Danni non patrimoniali. Rigettata in particolare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per carenza di prove.

La condomina – osserva il giudice – si è limitata ad affermare, in maniera del tutto generica, che le ripetute infiltrazioni  nel  corso  degli  anni  hanno  fortemente  limitato  il  diritto  di  godimento  del diritto di proprietà della propria abitazione e che tale lesione abbia ecceduto in maniera apprezzabile la soglia  di  offensività  oltre  la  quale  è  ritenuta  meritevole  di  tutela  il  pregiudizio  patito.

Tali generiche affermazioni e allegazioni sono rimaste tali nel corso del giudizio. La condomina non ha fornito alcuna prova a sostegno. Tal affermazioni non possono fondare il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto.

I danni vanno provati. Nel nostro ordinamento il risarcimento non scatta automaticamente. Il danno non può in alcun modo  ritenersi  esistente  per  il solo  fatto  del  verificarsi  dell’evento  lesivo  (nel  caso  di  specie  le  infiltrazioni). Sono risarcibili solo le conseguenze dannose effettivamente derivanti dall’evento medesimo. E tali conseguenze devono essere provate dal danneggiato, non semplicemente affermate.

Giuseppe Nuzzo (www.condominiocaffe.it)

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