Amministratore di condominio, senza rendiconto niente rimborso delle spese anticipate

Noi e il Condominio

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Per ottenere il rimborso delle somme anticipate dall’amministratore è necessario che il rendiconto approvato dimostri l’esistenza di un disavanzo colmato dall’amministratore stesso. Quest’ultimo deve poi documentare tali anticipazioni con l’evidenza contabile di utilizzo di fondi propri. Non è sufficiente giustificarle e motivarle con una prevalenza in bilancio delle uscite rispetto alle somme introitate. Va invece prodotta la documentazione giustificativa dalla quale poter rilevare gli esborsi effettuati dall’amministratore con propri fondi, per mancanza di cassa condominiale.

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 4100 del 10 dicembre 2020. Rigettato il ricorso dell’ex amministratore contro il condominio per il rimborso di circa 11mila euro anticipati durante il suo incarico. 

Rendiconto. Il giudice ricorda che per ottenere il rimborso delle somme anticipate dall’amministratore è necessario che il rendiconto approvato dimostri l’esistenza di un disavanzo colmato dal parte dell’amministratore stesso. Nel caso di specie, il rendiconto relativo all’anno di svolgimento dell’incarico dell’ex amministratore non risulta approvato dall’assemblea condominiale. E già tale circostanza preclude irrimediabilmente la richiesta di rimborso.

Onere della prova. Spetta inoltre all’amministratore uscente non solo l’onere di dimostrare attraverso documenti gli esborsi sostenuti nell’interesse del condominio, ma anche quello di dimostrare le modalità e di esecuzione del mandato per consentire all’assemblea dei condomini una valutazione in ordine al rispetto dei canoni della buona amministrazione.

Niente rimborso. Nella fattispecie, l’amministratore non ha dato prova della modalità di esecuzione del mandato, né ha fornito al giudice alcuna prova a sostegno della propria domanda di rimborso.

Non è sufficiente la presenza tra le passività della voce “amministratore c/anticipi di fine gestione”. “le anticipazioni dell’amministratore – si legge nella sentenza – andavano documentate con l’evidenza contabile di utilizzo di fondi propri; infatti, non è sufficiente giustificarle e motivarle con una prevalenza delle uscite rispetto alle somme introitate; andava prodotta a giudizio la documentazione giustificativa dalla quale poter rilevare gli esborsi effettuati dall’amministratore con propri fondi, per mancanza di cassa condominiale”.

Giuseppe Nuzzo (avvocato)

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