Bombe d’acqua e allagamenti. Al Comune non bastano gli articoli di giornale per evitare il risarcimento

Assenza di manutenzione e cattivo funzionamento della fogna bianca. La straordinarieà delle piogge va dimostrata con atti ufficiali

Noi e il Condominio

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Gli articoli di giornale non sono sufficienti a dimostrare la straordinarietà delle piogge ed evitare al Comune di pagare i danni ai proprietari delle case allagate. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 315/2023. I giudici hanno confermato la responsabilità del Comune per cattivo funzionamento e mancata manutenzione del sistema fognario pluviale, condannandolo a risarcire i danni alla proprietaria di un’abitazione nel centro cittadino, colpita dagli allagamenti.

Il Comune si era difeso sostenendo che gli allagamenti erano stati causati dalle piogge straordinarie che avevano interessato diverse zone della provincia di Lecce tra settembre e ottobre del 2012. I giudici hanno però accolto la richiesta risarcitoria.

Manutenzione assente

Il consulente tecnico ha infatti evidenziato le “carenze del sistema fognario comunale che non riesce a smaltire la grande mole di acqua” che si riversa nel tratto di strada in cui si trova l’abitazione danneggiata. Inoltre, dalle prove testimoniali è emerso che le caditoie presenti sul luogo risultavano intasate da fogliame, carta e detriti.

A fronte di ciò – si legge nella sentenza – il Comune non è stato in grado di provare la straordinarietà delle piogge. Infatti, “non ha depositato atti ufficiali del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare o note di osservatori meteorologici con i dati pluviometrici, ma solo articoli di giornale (…) che evidenziavano gravi problemi in un altro comune”.

Prove insufficienti

Una pioggia di eccezionale intensità (la c.d. “bomba d’acqua”) può costituire un “caso fortuito”, cioè un evento imprevedibile che può liberare (in tutto o in parte) il Comune da responsabilità per i danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati. Si tratta, però, di una prova a carico del Comune, che deve dimostrare “di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupoloso e che, nonostante ciò, l’evento dannoso si è ugualmente determinato”.

Concorso di colpa

Respinto anche il tentativo dell’ente di riversare sulla proprietaria la responsabilità dei danni da lei stessa subiti, perché l’immobile allagato, all’epoca dei fatti in fase di restauro, era privo di infissi. Circostanza che avrebbe favorito l’ingresso dell’acqua piovana nell’abitazione. Per i giudici è invece evidente la responsabilità esclusiva del Comune, “che non ha realizzato alcun intervento, neppure manutentivo, atto a migliorare il deflusso delle acque in quella zona”.

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